Cassazione Civile, Ordinanza n. 20638/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esattore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di intimazione emessi per il recupero di Irpef e Ilor relative agli anni d'imposta 1994 e 1995, conseguenti alla mancata impugnazione di cartelle di pagamento. In primo grado era stata accolta la tesi della contribuente quanto alla mancanza di prova della notifica di due cartelle e, per la terza, quanto all'intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale. In appello la società di riscossione aveva censurato solo la statuizione sulla terza cartella, sostenendo che il credito fosse soggetto a prescrizione decennale; la contribuente aveva proposto appello incidentale deducendo anche l'inesistenza della notifica della terza cartella. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso l'applicazione del termine decennale dopo la definitività della cartella non impugnata; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la ritualità della notifica della cartella a mezzo posta e criticando il mancato esame del relativo profilo, ritenuto assorbito dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha chiarito che la mancata impugnazione della cartella non comporta la 'conversione' della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., perché tale norma opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, mentre la cartella è un atto amministrativo privo di attitudine al giudicato. Tuttavia ha affermato che, per i crediti erariali relativi a Irpef e imposte analoghe, in mancanza di una diversa previsione legale, il termine di prescrizione è ordinario decennale e non quinquennale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, affinché verifichi il decorso della prescrizione in relazione ai singoli tributi; la stessa CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale base del termine ordinario di prescrizione, ma non come effetto di 'conversione' automatica derivante dalla definitività della cartella.
Si applica soltanto quando intervenga un titolo giudiziale definitivo; non opera per la cartella di pagamento, che è atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Invocato dalla ricorrente per sostenere la ritualità della notifica della cartella a mezzo posta secondo le forme di legge.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995
Richiamato per il termine di prescrizione breve dei crediti previdenziali, in contrapposizione ai crediti erariali oggetto del giudizio.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella produca la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamati solo per la modalità di trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento ne determina l'irretrattabilità, ma non produce la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., perché la cartella non è un titolo giudiziale.
- Il termine di prescrizione applicabile alla pretesa iscritta a ruolo va individuato in base alla natura del credito sottostante: per i crediti erariali, in assenza di una disciplina speciale che preveda un termine diverso, opera il termine ordinario decennale; non può essere applicato automaticamente il termine quinquennale solo per effetto della definitività della cartella.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla prescrizione del credito iscritto a ruolo, deve verificare il decorso del termine con riferimento al singolo tributo e alla relativa disciplina sostanziale, non limitandosi a richiamare la definitività della cartella.
- La disciplina della notifica della cartella e la sua eventuale ritualità restano logicamente assorbite se la questione decisiva è il regime prescrizionale della pretesa, ma tale assorbimento cede ove sia necessario riesaminare la tempestività della riscossione dopo la cassazione della decisione di merito.
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