Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso soltanto il beneficio della non menzione, confermando però la condanna a pena detentiva e pecuniaria per un reato in materia di stupefacenti. Con tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la condotta dovesse essere qualificata come mero uso personale di sostanza stupefacente; ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; ha lamentato l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il difensore ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a reiterare doglianze già svolte nei gradi di merito, difettando quindi della critica argomentata richiesta per il ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità, richiamando il principio per cui occorre una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, e osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego valorizzando elementi indicativi di una condotta di spaccio professionale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era coerente e immune da vizi logici, quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti per la quale la condanna è stata confermata; la Corte richiama anche la sua ipotesi di lieve entità al comma 5 come oggetto della censura difensiva.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità, qualità e grado di purezza della sostanza; il beneficio non va riconosciuto se anche uno solo degli elementi esclude la minima offensività.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene motivi specifici e non si confronta puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del vizio motivazionale; se la motivazione è coerente con le emergenze processuali è insindacabile in cassazione.
art. 3 Cost.
Richiamato in via giurisprudenziale per collegare la valutazione della lieve entità ai principi di offensività e proporzionalità della pena.
art. 27 Cost.
Richiamato in via giurisprudenziale per fondare l'esigenza di proporzionalità della pena nella qualificazione del fatto di lieve entità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza critica argomentata delle ragioni decisorie, comporta inammissibilità.
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione unitaria di tutti i parametri normativi previsti dalla legge, relativi sia all'azione sia all'oggetto materiale; se un solo elemento depone contro la minima offensività, il riconoscimento dell'ipotesi attenuata può essere escluso.
- Quando la sentenza di merito esplicita un percorso logico coerente nel negare l'ipotesi di lieve entità, valorizzando indici di professionalità della condotta di spaccio, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione adeguata e coerente con gli elementi processuali non è riesaminabile nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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