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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13283/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente addetto a mansioni di operaio specializzato nella manutenzione ha agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale che assumeva derivargli dal mancato lavaggio degli indumenti di lavoro qualificati come dispositivi di protezione individuale. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che l'inadempimento datoriale all'obbligo di manutenzione degli indumenti non comportasse automaticamente una responsabilità patrimoniale e che il lavoratore non avesse allegato in modo specifico un pregiudizio concretamente subito, reputando generiche le deduzioni, inammissibile la prova orale e insufficiente la documentazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 77 d.lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., sostenendo che il datore ha l'obbligo di mantenere efficienti i DPI, anche tramite igienizzazione o lavaggio periodico; 2) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., censurando il mancato riconoscimento del danno e invocando la liquidazione equitativa, poiché i lavaggi sarebbero avvenuti a carico del lavoratore in ambito domestico o in lavanderia e il pregiudizio sarebbe stato comunque certo nella sua esistenza.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati nei limiti di ammissibilità delle censure. Ha affermato, richiamando precedenti conformi, che l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di fornire e mantenere in efficienza i DPI, incluso il lavaggio quando necessario. Ha precisato che, una volta allegato l'inadempimento datoriale all'obbligo di manutenzione, non spetta al lavoratore dimostrare l'effettivo utilizzo dei DPI per tutta la durata del rapporto o le concrete modalità dei lavaggi; è invece il datore di lavoro a dover provare i fatti impeditivi della pretesa risarcitoria, come il mancato uso dei dispositivi o l'irrilevanza del mancato lavaggio. Poiché la corte territoriale aveva erroneamente posto sul lavoratore un onere probatorio ulteriore e aveva escluso il danno nonostante l'accertato inadempimento, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di merito, cui è demandato un nuovo esame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 77 d.lgs. n. 81/2008

    è indicato come norma che impone al datore di lavoro obblighi relativi ai dispositivi di protezione individuale, inclusa la loro idoneità e manutenzione

  • art. 2087 c.c.

    è qualificato come norma di chiusura del sistema prevenzionistico; impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore e comprende l'obbligo di mantenere efficienti i DPI, anche mediante lavaggio

  • art. 1223 c.c.

    è evocato come norma sul risarcimento del danno conseguente all'inadempimento

  • art. 1226 c.c.

    è richiamato per la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne con precisione l'ammontare

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e per la motivazione per relationem

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel dispositivo del motivo, ma il testo fa applicazione del principio di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore dell'obbligo di sicurezza

Massime di principio

  • In tema di sicurezza del lavoro, l'obbligo datoriale ex art. 2087 c.c. comprende anche la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, quando il loro lavaggio sia necessario a mantenerli in stato di efficienza e a prevenire rischi per la salute del lavoratore.
  • Se il lavoratore allega l'inadempimento del datore all'obbligo di fornire e mantenere efficienti i DPI, non gli può essere richiesto di provare analiticamente tutta la concreta modalità di utilizzo dei dispositivi o la frequenza dei lavaggi; grava invece sul datore l'onere di provare fatti impeditivi o liberatori della pretesa risarcitoria.
  • Una volta accertato l'inadempimento datoriale e la certezza ontologica del danno, il pregiudizio patrimoniale può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. quando non sia possibile dimostrarne con precisione l'ammontare.
  • Nel giudizio di responsabilità per mancata manutenzione dei DPI, il giudice di merito non può escludere il risarcimento per difetto di prova del danno se tale difetto deriva da una non corretta distribuzione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRResponsabilità professionale
RamiLavoroResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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