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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1435/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 222 del codice della strada nella parte in cui il giudice, nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni, non ha motivato la determinazione della durata in base ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada e non ha dato conto dell'eventuale applicazione della riduzione prevista dal comma 2-bis dell'art. 222 (introdotto/interpretato alla luce della Corte cost. n.88/2019). In sintesi mancava motivazione specifica circa i criteri adottati per fissare la durata e la mancata indicazione della riduzione fino a un terzo quando applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame esclusivamente su tale punto. Per il resto la sentenza di patteggiamento e le altre statuizioni sono rimaste invariate. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'adozione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada e di dare conto, nei casi pertinenti, della riduzione prevista dal comma 2-bis dell'art. 222.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento (’applicazione della pena su richiesta delle parti); contestualizza la fattispecie come sentenza di patteggiamento a cui si applicano limiti di motivazione ma non esime da motivare le sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha comunque esaminato la motivazione ai fini della sospensione della patente.

  • art. 589-bis cod. pen. (comma primo)

    Norma che incrimina l'omicidio stradale, indicata come il reato per il quale l'imputato è stato giudicato con patteggiamento; definisce il tipo di illecito materiale che giustifica l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione patente.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)

    Regola la sospensione della patente come sanzione accessoria; il comma 2-bis prevede la possibilità di riduzione, fino a un terzo, della durata della sospensione nei casi in cui la durata sia prevista fino a quattro anni. La Corte ha ritenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.88/2019, il giudice che applica la sospensione in sede di patteggiamento debba motivare anche l'eventuale riduzione ai sensi del comma 2-bis.

  • art. 218 cod. strada

    Elenca i parametri che il giudice deve tener presenti nella determinazione delle sanzioni accessorie (es. gravità dell'illecito, colpa, condizioni personali del trasgressore, comportamento successivo). La Corte ha censurato l'assenza di motivazione quanto all'applicazione di tali parametri nella fissazione della durata della sospensione.

  • Corte cost. n. 88 del 2019

    Decisione di incostituzionalità che ha inciso sull'applicazione delle sanzioni per reati stradali e ha reso necessario che il giudice valuti e motivi specificamente l'applicazione o l'esclusione di determinate aggravanti e delle conseguenti sanzioni. Sulla base di tale decisione la Cassazione ha richiesto motivazione specifica sul possibile utilizzo della riduzione del comma 2-bis.

  • Cass. Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022 (De Luca, Rv. 283490)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che ha affermato il principio secondo cui, in tema di omicidio stradale a seguito della Corte cost. n.88/2019, il giudice che applica la sospensione della patente nella sentenza di patteggiamento deve motivare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, se non ricorrono aggravanti come guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. La decisione impugnata è stata annullata anche in funzione di questo precedente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Quando il giudice applica, anche in sede di patteggiamento, la sanzione accessoria della sospensione della patente deve motivare specificamente la durata richiamando i parametri di cui all'art. 218 cod. strada.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.88/2019, in casi di omicidio stradale, se non sussistono aggravanti riconducibili a guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice deve esprimere in motivazione l'eventuale riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis; in difetto, la statuizione è censurabile e può esser annullata con rinvio.
  • La mancata o generica motivazione delle sanzioni amministrative accessorie (in particolare sulla durata) è vizio rilevabile in Cassazione e comporta, di norma, l'annullamento limitato alla parte affetta da vizio e il rinvio per nuovo esame.
  • Il patteggiamento non esonera il giudice dall'obbligo di motivare le scelte concernenti le sanzioni accessorie; la motivazione può essere più sintetica ma deve consentire di comprendere i criteri adottati.
  • Per il difensore conviene contestare in cassazione l'assenza di motivazione sulle sanzioni accessorie quando la durata appare non motivata o non conforme ai parametri normativi; è possibile ottenere annullamento limitato e rinvio sul punto.

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