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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21252/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca convenne in giudizio due coniugi chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, con cui uno dei due aveva conferito la proprietà di un immobile. Il credito della banca derivava da una fideiussione omnibus prestata anni prima a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. Il tribunale accolse la domanda revocatoria e la corte d'appello confermò la decisione. In cassazione i soccombenti proposero due motivi: con il primo denunciarono violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e omesso esame, sostenendo la nullità della fideiussione per l'utilizzo di clausole conformi allo schema ABI censurato dall'Autorità antitrust; con il secondo denunciarono violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, in particolare, la valutazione della scientia damni/eventus damni e della pretesa anteriorità del credito. La banca resistette con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per mancata produzione del modello ABI, sicché la censura era priva di decisività e colpiva solo un passaggio ad abundantiam. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione d'appello, che aveva valorizzato il patrimonio del debitore e l'esistenza, al momento dell'atto, di un saldo passivo già maturato sui conti del debitore principale. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria va valutata in relazione al patrimonio del debitore e ai presupposti dell'atto dispositivo; la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi sulla consistenza patrimoniale rilevante e sull'anteriorità del credito.

  • art. 2 della L. n. 287/1990

    la dedotta nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust non è scrutinabile in cassazione se il giudice di merito ha respinto la questione per mancata produzione del modello ABI e tale ratio non è specificamente impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge deve colpire la concreta ratio della decisione impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di motivazione/omesso esame richiede che il fatto dedotto sia decisivo e pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare argomentazioni svolte solo ad abundantiam.
  • La deduzione di nullità di una fideiussione per violazione della disciplina antitrust richiede che il ricorrente metta a disposizione il materiale contrattuale necessario a verificare la coincidenza tra le clausole contestate e quelle dello schema censurato; in mancanza, la censura non è scrutinabile utilmente.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria la valutazione dei presupposti deve riferirsi al patrimonio del debitore e non a quello di terzi, e la censura è priva di decisività se non investe il passaggio decisivo della decisione di merito.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto omesso deve essere davvero decisivo e deve essere correlato al percorso argomentativo posto a base della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ove dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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