Cassazione Civile, Ordinanza n. 16102/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e poi revocato in primo grado, con condanna dei fideiussori della società debitrice al pagamento del saldo passivo di un conto corrente. In appello alcuni garanti hanno dedotto, per la prima volta, la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, assumendo che il modello contrattuale fosse quello predisposto dall'A.B.I. e ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, nonché la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per abusiva concessione di credito e peggioramento delle condizioni della società garantita. Un altro garante ha invece censurato la sentenza per asserita motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo di aver contestato sin dal primo grado l'illegittimità dei giroconti dal conto anticipi al conto ordinario e di aver chiesto l'esibizione della relativa documentazione contabile. I ricorrenti hanno quindi chiesto la cassazione della sentenza d'appello per violazione di legge e vizi processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il ricorso della parte che aveva rinunciato all'impugnazione, con accettazione della controparte. Ha rigettato i ricorsi residui. Quanto alla nullità della fideiussione, ha ritenuto corretto il rilievo della corte d'appello circa la tardiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia e del modulo ABI, osservando che la rilevabilità d'ufficio della nullità non esonera la parte dall'avere introdotto tempestivamente nel giudizio di merito i fatti costitutivi e i relativi elementi probatori, nel rispetto delle preclusioni. Quanto alla domanda ex art. 1956 c.c., ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito e comunque non confrontata con la ratio della sentenza d'appello, che aveva ritenuto generiche e non provate le allegazioni. Parimenti ha rigettato la censura di motivazione apparente e ha dichiarato inammissibile quella di omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, chiarendo che l'omessa pronuncia non può riguardare mere istanze istruttorie come l'ordine di esibizione.
Norme richiamate
richiamato per affermare la preclusione alla produzione tardiva di documenti e fatti nuovi in appello
richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità, ma non nel senso di superare le preclusioni probatorie
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
richiamato come base della dedotta nullità antitrust della fideiussione
art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990
richiamato come fondamento della nullità per intese restrittive della concorrenza
richiamato per la nullità del contratto in violazione di norme imperative
invocati in via subordinata dai ricorrenti, senza accoglimento
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato per affermare la tardività della produzione documentale in primo grado
invocato per la liberazione del fideiussore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per genericità e difetto di prova del presupposto soggettivo
artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
richiamati a sostegno della doglianza di motivazione apparente, respinta
richiamato per la dedotta omessa pronuncia, esclusa dalla Corte
richiamato in relazione all'istanza di esibizione documentale, ritenuta non idonea a fondare un vizio di omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale non consente di aggirare le preclusioni assertive e istruttorie del giudizio di merito: i fatti costitutivi della nullità devono comunque essere tempestivamente allegati e provati con documenti acquisiti nei termini processuali.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito o della sufficienza della prova, quando la sentenza impugnata abbia già espresso una valutazione di difetto o genericità delle allegazioni e delle risultanze istruttorie.
- La domanda di liberazione del fideiussore per fatto del creditore richiede la deduzione e la prova dei presupposti previsti dall'art. 1956 c.c.; una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza di merito, o che miri a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, è inammissibile.
- Il vizio di omessa pronuncia non può riguardare mere richieste istruttorie, poiché esso presuppone la mancata decisione su una domanda, eccezione o conclusione e non sulla sola istanza di acquisizione della prova.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito, pur sintetica, rende comprensibile l'iter logico seguito e consente di individuare con chiarezza la ratio della decisione, anche mediante il richiamo a preclusioni processuali, genericità o novità della deduzione.
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