Cassazione Civile, Ordinanza n. 34897/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società proprietaria di più aree trasferite alla mano pubblica per la realizzazione di un piano di zona di edilizia economica e popolare ha agito per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio. Ha sostenuto che i decreti ablativi non le erano stati notificati perché notificati agli intestatari catastali apparenti, con conseguente mancato decorso del termine decadenziale per agire; ha inoltre chiesto che l’indennità fosse calcolata sul valore venale dei terreni alla data dei decreti, valorizzandone la destinazione edificatoria e contestando l’applicazione della riduzione del 25% prevista per gli interventi di riforma economico-sociale. La Corte d’appello ha accolto la domanda quantificando l’indennità sulla base di una CTU. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo in sostanza violazione di legge e vizio motivazionale, perché la decisione avrebbe omesso di considerare correttamente i criteri di stima e le contestazioni svolte sulle valutazioni tecniche, anche con riferimento alle date dei decreti e ai valori attribuiti ai singoli compendi ablati.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato, da un lato, la difetto di specificità del ricorso, poiché le censure si concentravano sui valori del 2008 senza indicare in modo preciso quali decreti di esproprio fossero contestati, quali aree vi si riferissero e quali fossero i corrispondenti valori monetari. Dall’altro lato, ha osservato che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già preso in esame e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, assolve l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare espressamente ogni allegazione difensiva incompatibile. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
è la base dell’azione per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio introdotta dalla proprietaria espropriata
art. 2, commi 89 e 90, L. 244/2007
norma richiamata dalle parti in tema di riduzione del 25% dell’indennità per interventi di riforma economico-sociale
art. 37, comma 1, D.P.R. 327/2001
richiamato per il criterio di calcolo dell’indennità e la riduzione applicabile agli interventi di riforma economico-sociale
art. 37, comma 7, D.P.R. 327/2001
richiamato dalla resistente in relazione alla valutazione collegata alla dichiarazione IC1
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: non è sufficiente richiamare in via generica valori, date o criteri di stima se non sono individuati con precisione gli atti, i beni e le poste contestate.
- Quando la sentenza di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che abbia già esaminato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, il giudice adempie all’obbligo motivazionale richiamando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva incompatibile.
- Le critiche dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze tecniche, se non colgono specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti oggi ammessi, si risolvono in doglianze inammissibili.
- Nel giudizio di legittimità, la mancanza di autosufficiente individuazione delle porzioni di decisione e dei fatti controversi impedisce il controllo di cassazione e determina l’inammissibilità del ricorso.
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