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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24029/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato, in diversi periodi, corsi universitari di specializzazione in medicina e assumevano di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Chiedevano, in via principale, la condanna delle amministrazioni statali al pagamento della adeguata remunerazione per ogni anno di corso; in subordine, il risarcimento dei danni per la mancata e tardiva attuazione delle direttive comunitarie; ulteriormente in subordine, un equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione di norme e principi in tema di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva, e chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul principio di effettività della tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si ponesse contro un orientamento di legittimità consolidato, già reiteratamente affermato, secondo cui il diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999. Ha escluso che le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo potessero incidere sulla decorrenza della prescrizione. Ha inoltre negato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la soluzione conforme al principio di effettività. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È stato richiamato come termine ordinario decennale di prescrizione applicato al diritto risarcitorio azionato.

  • art. 2947 c.c.

    È stato evocato nella prospettiva, ritenuta non applicabile al caso concreto, della disciplina introdotta dalla l. n. 183/2011 per i soli fatti successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla prescrizione, senza incidere sul principio decisivo fissato dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, ma ritenuto non idoneo a spostare il dies a quo individuato dalla Corte.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    Considerato il momento di consolidamento dell'inadempimento statale e quindi il dies a quo della prescrizione decennale; ha anche riconosciuto una tutela solo parziale e soggettivamente limitata.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Evocato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato per affermare che la disciplina del trattamento economico in esso prevista vale per gli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come norma di trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità, per contrasto con giurisprudenza consolidata senza argomenti idonei a mutarla.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale, disattesa per mancanza di reale dubbio interpretativo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale norma collegata al contributo unificato ulteriore.

  • art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260

    Evocato per affermare che l'eventuale errata evocazione in giudizio di un organo statale diverso dalla Presidenza del Consiglio integra una mera irregolarità sanabile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel ragionamento sulla funzione dissuasiva contro impugnazioni abusive e sulla ragionevole durata del processo.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme e i principi invocati dai ricorrenti.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme e i principi invocati dai ricorrenti.

  • art. 12 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme e i principi invocati dai ricorrenti.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme eurounitarie invocate.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme eurounitarie invocate.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme eurounitarie invocate.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel motivo di ricorso tra i parametri invocati sulla effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato nel motivo di ricorso tra i parametri invocati.

Massime di principio

  • Nel contenzioso dei medici specializzandi per mancata attuazione delle direttive europee sul trattamento economico, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, che ha reso manifesta la cristallizzazione dell'inadempimento statale.
  • Le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non differiscono il dies a quo della prescrizione, perché la prescrizione decorre anche in assenza di iniziative giudiziarie e può essere interrotta stragiudizialmente.
  • La disciplina introdotta dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 sulla decorrenza della prescrizione per i danni da mancato recepimento di direttive non si applica retroattivamente ai fatti anteriori al 1° gennaio 2012.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia va respinta quando la questione interpretativa sia già coperta da un orientamento consolidato e non emergano dubbi idonei a mettere in discussione il principio di effettività della tutela.
  • La normativa del 1999 ha individuato nello Stato il soggetto tenuto a rispondere dell'inadempimento, sicché eventuali errori nell'indicazione dell'organo statale evocato in giudizio non impediscono la corretta instaurazione del rapporto processuale.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre doglianze già reiteratamente disattese da una giurisprudenza consolidata, senza apportare argomenti nuovi o seriamente critici, può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. e qualificato come impugnazione abusiva.
  • In presenza di impugnazione temeraria, la Corte può condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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