Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'azienda sanitaria locale aveva irrogato a una farmacia una sanzione amministrativa pecuniaria per la presenza, nei locali, di una confezione di iodio bisublimato scaduta, in violazione della tabella 2 della Farmacopea Ufficiale. L'opposizione proposta contro la sanzione era stata respinta dal Giudice di Pace; in appello, il Tribunale aveva dichiarato l'impugnazione tardiva, ritenendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato error in procedendo e violazione degli artt. 430 e 115 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse esaminato la documentazione prodotta, in particolare la pec di cancelleria attestante la comunicazione del deposito della sentenza, e avesse erroneamente ritenuto che la decorrenza del termine per impugnare fosse quella del deposito della sentenza, senza verificare se nel giudizio di primo grado la decisione fosse stata letta solo nel dispositivo con differimento del deposito della motivazione. Sostenevano che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa soggetta al rito del lavoro, in assenza di deposito contestuale della motivazione il termine per impugnare dovesse decorrere dalla comunicazione della cancelleria dell'avvenuto deposito, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione instaurate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, si applica il rito del lavoro; di conseguenza, se la sentenza di primo grado non contiene contestualmente la motivazione al momento della lettura del dispositivo, il termine lungo per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria e non dal mero deposito. Il giudice di merito aveva quindi errato nel dichiarare tardivo l'appello senza verificare se la motivazione fosse stata letta in udienza o depositata successivamente e senza considerare la data della comunicazione. La sentenza del Tribunale di Perugia è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sull'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 123 r.d. 27 luglio 1924, n. 1265
Norma sanzionatoria posta a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6
Le opposizioni a ordinanza-ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro, salvo diversa previsione del decreto.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 2
Nel rito applicabile alle controversie regolate dal lavoro non si applicano, salvo richiamo espresso, alcune disposizioni del codice di procedura civile; restano applicabili le altre, tra cui l'art. 429, primo comma, c.p.c.
Nel rito del lavoro la decisione può essere resa all'udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto; in tal caso la pronuncia equivale alla pubblicazione della sentenza.
Opera in via residuale per il deposito della sentenza entro quindici giorni solo se il giudice abbia omesso l'indicazione del differimento del deposito motivazionale nei casi di particolare complessità; in tale ipotesi il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito.
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pronuncia/pubblicazione nelle controversie decise con lettura del dispositivo e della motivazione; se opera l'art. 430 c.p.c., decorre dalla comunicazione del deposito.
Richiamato come parametro ordinario di pubblicazione della sentenza, sostituito dalla pronuncia in udienza nei casi previsti dal rito del lavoro.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'omesso esame della documentazione ritualmente prodotta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per cassazione per error in procedendo.
Richiamato in via analogica per evidenziare la funzione acceleratoria della decisione con lettura in udienza.
art. 111, secondo comma, Cost.
Usato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo a sostegno della lettura accelerata delle norme processuali.
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Richiamato insieme all'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 per la sospensione straordinaria dei termini processuali.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione introdotte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 si applica il rito del lavoro anche in fase di appello, con le conseguenze processuali previste per quel rito.
- Quando, nel rito del lavoro, il giudice di primo grado legge in udienza dispositivo e motivazione, la pronuncia equivale a pubblicazione della sentenza e il termine lungo per impugnare decorre da tale momento, senza necessità di comunicazione di cancelleria.
- Se la controversia presenta particolare complessità e il giudice non deposita contestualmente la motivazione, trova applicazione in via residuale l'art. 430 c.p.c.; in tal caso il termine per impugnare decorre dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della sentenza.
- Il giudice d'appello, nel verificare la tempestività dell'impugnazione, deve accertare in concreto se la sentenza di primo grado sia stata pronunciata con lettura contestuale della motivazione ovvero con deposito successivo, non potendo limitarsi alla sola data di deposito formale.
- L'omesso esame della documentazione decisiva che attesti la comunicazione del deposito della sentenza può integrare un error in procedendo idoneo a determinare la cassazione della decisione dichiarativa di tardività dell'appello.
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