Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30887/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente impugna, in relazione agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 2005 e 2006, la rettifica del valore venale attribuito a un terreno di sua proprietà, lamentando: carenza di motivazione degli avvisi (mancanza di indicazione dei criteri e delle ragioni del forte incremento di valore tra annualità contigue); contraddittorietà e insufficiente motivazione della sentenza d'appello (CTR) che non ha distinto e valutato separatamente i tre avvisi riuniti; omesso esame dell'incidenza dei limiti e dei vincoli di edificabilità (necessità di strumenti urbanistici attuativi e condizionamenti alla edificabilità diretta) nel determinare il valore ai fini ICI. La contribuente ha chiesto l'annullamento degli avvisi per nullità o comunque la revisione del valore tenendo conto dei vincoli urbanistici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo (relativo alla presunta assoluta carenza di motivazione degli avvisi, ritenendo che gli avvisi consentivano al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa) ma ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo. In particolare la Corte ha rilevato che la CTR non ha fornito una motivazione adeguata e non ha esplicitato l'iter logico rispetto ai tre distinti avvisi riuniti, né ha chiarito se e come i limiti di edificabilità siano stati considerati nella valutazione del terreno, creando una contraddizione insanabile nella sentenza impugnata. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio per un nuovo giudizio di merito, indicando che il giudice del rinvio dovrà valutare il valore del terreno per gli anni 2004-2006 tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e dei limiti di edificabilità, anche avvalendosi eventualmente di consulenza tecnica d'ufficio (CTU); dovranno essere anche valutate le spese del presente giudizio. Il quinto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (come inserito dalla legge di conversione n.176/2020)

    Disciplina procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; citata a fini processuali per la forma di trattazione del ricorso

  • art. 1 comma 162 della legge n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità: la Corte ha valutato la questione della motivazione degli atti impositivi alla luce dei criteri di sufficienza motivazionale; tuttavia ha ritenuto il profilo di motivazione degli avvisi sufficiente (terzo motivo respinto)

  • art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama i principi di correttezza e trasparenza nei rapporti tributari e la qualità della motivazione degli atti tributari; la Corte lo ha considerato nel valutare la sufficienza motivazionale degli avvisi

  • art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n.5 c.p.c.

    Norme di cassazione utilizzate per inquadrare i motivi di impugnazione (violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha ritenuto fondati i motivi fondati su omessa e contraddittoria motivazione e omesso esame di questioni decisive

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati in relazione a censure sulla motivazione e sulla necessaria decisione delle questioni fiscali: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato la valutazione distinta dei singoli atti impugnati

  • art. 112 c.p.c.; art. 348-ter c.p.c.; art. 378 c.p.c.; art. 116, comma 1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nel giudizio (motivazione delle sentenze, limiti di ammissibilità, deposito conclusioni del PG, valutazione della prova): la sentenza applica i principi relativi all'onere di motivazione e alla valutazione delle prove (es. sentenza di merito pregressa come prova libera)

  • Precedente giurisprudenziale: Cass. sez. 5, n. 26431/2017

    Citata per il principio sul contenuto minimo della motivazione degli atti di accertamento tributario: l'obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali dell'accertamento e contestarli efficacemente

Massime di principio

  • Un atto di accertamento tributario soddisfa il requisito della motivazione quando il contribuente è messo in grado di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) e di contestarli efficacemente; non è richiesta un'esaustiva dimostrazione dei calcoli, ma vanno indicati i fatti astrattamente giustificativi della pretesa
  • Se vengono emessi più avvisi distinti e poi riuniti in giudizio, il giudice d'appello deve motivare distintamente le decisioni rispetto a ciascun avviso e alle censure specifiche rivolte a ciascuno; una motivazione “aggregata” e non specifica può essere viziata
  • Nella determinazione del valore di un'area edificabile ai fini tributari, il valore deve essere determinato tenendo conto delle effettive condizioni urbanistiche e dei vincoli di edificabilità: se esistono limiti o la necessità di strumenti attuativi che condizionano l'edificabilità, ciò rileva necessariamente sul valore e deve essere esaminato e motivato dal giudice
  • Contraddizioni insanabili nella motivazione del giudice (ad es. affermazioni inconciliabili sull'applicazione o meno di determinati vincoli) possono portare alla cassazione e al rinvio per un nuovo esame di merito
  • Sentenze di merito pregresse intervenute tra diverse parti (es. pronunce contro altro ente) non risultano vincolanti, ma possono essere valutate come prova libera dal giudice del merito e pesate secondo prudente apprezzamento; il giudice del rinvio può anche disporre CTU per determinare il valore
  • Quando il giudice di legittimità accoglie motivi relativi alla carenza di motivazione o omesso esame di questioni decisive, la decisione tipicamente cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, indicando i profili che il giudice del rinvio deve valutare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.