Cassazione Civile, Sentenza n. 30769/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato trovato al controllo doganale in possesso di un certificato azionario al portatore emesso da Green Securities S.A. (n. 2.421 azioni, valore nominale complessivo 242.100 CHF, pari a circa €222.110,09) senza avere effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008. Il Ministero ha irrogato una sanzione amministrativa (€63.633) per omessa dichiarazione di titoli al portatore oltre la soglia prevista. Il ricorrente ha contestato sostenendo che il titolo non fosse negoziabile/realizzabile per il fallimento e il sequestro del capitale della società emittente e che avesse agito in buona fede lasciando il titolo sul sedile posteriore dell'auto.
La decisione
Il Tribunale di Como aveva annullato il decreto sanzionatorio ritenendo il titolo non concretamente negoziabile e accertando la buona fede del ricorrente. La Corte d'Appello di Milano ha riformato la decisione accogliendo l'appello del Ministero e confermando la sanzione: ha ritenuto sufficiente, per qualificare lo strumento come "denaro" ai sensi del d.lgs. n. 195/2008, la mera negoziabilità del titolo (idoneità a "passare alla consegna" e a generare rapporti obbligatori), indipendentemente dall'attuale effettiva disponibilità o dal valore reale sul mercato. Sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di aver agito senza colpa: la semplice tenuta del certificato sul sedile non prova l'assenza di responsabilità né la conoscenza di fatti esteri successivi (es. attestazioni della Procura di Lugano). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Tedeschi, confermando i principi della Corte d'Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 195 del 2008 (attuativo del Reg. CE n. 1889/2005)
"considera come denaro contante anche strumenti negoziali emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che per l'inquadramento come "denaro" è sufficiente la negoziabilità astratta del titolo (idoneità a trasferire diritti tramite consegna), senza che sia necessario che il titolo rappresenti un valore effettivamente o immediatamente liquidabile sul mercato
art. 3 della L. n. 689 del 1981
"per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva"
Il principio è applicato nel senso che è richiesta la coscienza e volontà dell'omissione, ma la norma pone una presunzione di colpa e il soggetto che contesta la sanzione ha l'onere di provare di aver agito senza colpa; non è necessaria la dimostrazione del dolo
art. 6 del d.lgs. n. 195/2008
Richiamato nelle discussioni del ricorrente (sosteneva che fosse richiesto anche il requisito della pronta realizzabilità), ma la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione secondo cui la negoziabilità astratta del titolo è sufficiente ai fini dell'illecito
art. 3, 360 c.p.c. e artt. 342 e 434 c.p.c. (richiami procedurali)
Riferimenti usati per censurare supposte omissioni o vizi di motivazione e per eccezioni di rito (es. inammissibilità dell'appello). La Corte ha precisato che l'omessa pronuncia riguarda solo questioni di merito, non eccezioni pregiudiziali di rito, e ha respinto il motivo di nullità per omessa pronuncia
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato relativamente all'obbligo di versamento del contributo unificato e all'eventuale ulteriore importo richiesto al ricorrente
Massime di principio
- Ai fini del d.lgs. n. 195/2008 gli "strumenti negoziabili al portatore" rilevano come "denaro" quando siano astrattamente idonei a "passare alla consegna" e a costituire rapporti obbligatori, anche se al momento del controllo non risultano immediatamente liquidabili o il loro emittente è in difficoltà finanziaria.
- L'illecito valutario per omissione della dichiarazione si perfeziona con la sola omissione quando il valore nominale supera la soglia prevista (orientamento giurisprudenziale: soglia di riferimento prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, es. €10.000), senza che sia necessario dimostrare un effettivo trasferimento economico o la concreta realizzabilità del titolo.
- Sotto il profilo soggettivo per le sanzioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta omissiva, ma opera una presunzione di colpa: il soggetto che invoca l'esenzione deve provare di aver agito senza colpa; prove come la semplice collocazione del titolo sul sedile non sono di per sé sufficienti.
- Documentazione o atti esteri successivi all'evento (es. certificazioni di autorità straniere) difficilmente esonerano da responsabilità se non è provato che l'agente ne fosse a conoscenza al momento del fatto o che avesse un valido motivo per fare affidamento su un'interpretazione diversa della normativa italiana.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario: (a) dimostrare tempestivamente e con documenti che il titolo riportava vincoli/annotazioni che ne impedivano la circolazione; (b) produrre prove idonee a mostrare le concrete ragioni dell'ignoranza colpevole (es. comunicazioni preventive alle autorità doganali o alla Banca d'Italia/MEF); (c) conservare prove contemporanee dell'impossibilità di realizzo (es. corrispondenza con intermediari/autorità) e, se del caso, segnalarlo immediatamente alle autorità italiane al confine.
- Le valutazioni probatorie dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo omesso esame di fatti decisivi: chi contesta la ricostruzione deve indicare chiaramente quali fatti decisivi non siano stati considerati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30770/2021 del 29/10/2021
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30771/2021 del 29/10/2021
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30772/2021 del 29/10/2021
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30778/2021 del 29/10/2021
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30824/2021 del 29/10/2021
- Sentenza civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30825/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →