Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2021 con cui il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto del 26/02/2020 che aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione di legge per non aver considerato la sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 (art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 e art. 36 d.l. 8/04/2020 n. 23), sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere dal 12/05/2020 e che il ricorso del 19/05/2020 fosse quindi tempestivo. Inoltre il difensore ha compiuto la notifica e il deposito secondo la disciplina del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione delle modalità procedurali previste per il procedimento penale: nel giudizio sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale e l'impugnazione deve essere presentata, entro il termine di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002, depositando l'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 cod. proc. pen.). Nel caso concreto il ricorso, pur notificato alle parti, non era stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ed è stato depositato in Cassazione oltre i termini; perciò è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (valutata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
fissa in venti giorni il termine per ricorrere contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Stabilisce il termine per proporre impugnazione contro il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha affermato che tale termine è perentorio e deve essere rispettato, fermo restando il rispetto delle specifiche modalità di deposito previste per il rito penale
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dal 9 marzo 2020 (per l'emergenza pandemica)
Norma di carattere emergenziale che sospese decorso dei termini processuali; il ricorrente ha invocato questa sospensione per ritenere l'impugnazione tempestiva, ma la Corte ha deciso il ricorso per motivi processuali formali senza risolvere definitivamente l'incidenza della sospensione sul caso concreto
art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (convertito)
previsioni integrative sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali
Ulteriore disposizione emergenziale richiamata dal ricorrente per giustificare lo slittamento dei termini; la Corte ha rilevato l'eccezione ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di modalità di deposito
Disposizione che regola la presentazione delle impugnazioni nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto obbligatorio il deposito nella cancelleria indicata per rendere tempestiva l'impugnazione
Norme complementari sul deposito/forma delle impugnazioni nel rito penale, richiamate per affermare l'applicabilità delle regole penali alla materia del gratuito patrocinio
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'atto; è la norma sanzionatoria applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso
Consente l'imposizione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per responsabilità processuale; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 tenuto conto della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro interpretativo per la valutazione della colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere elemento esimente e ha commisurato l'importo della somma da versare
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: le impugnazioni devono essere depositate nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 cod. proc. pen.) nei termini previsti dall'art. 99 d.P.R. 115/2002
- La notifica dell'impugnazione alle controparti non sostituisce il deposito presso la cancelleria competente; per la tempestività è indispensabile rispettare tempi e modalità di deposito
- Le sospensioni dei termini disposte per l'emergenza COVID-19 possono incidere sui termini di impugnazione, ma non eliminano l'obbligo di osservare la forma e il luogo di presentazione previsti dalla procedura applicabile; pertanto, occorre verificare contestualmente decorrenza dei termini e modalità di deposito
- La mancata osservanza di tempi o modalità processuali specifici può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicazione di sanzioni economiche (spese e Cassa delle ammende); quindi, in situazioni dubbie è prudente eseguire sia la notifica alle parti sia il deposito nella cancelleria competente e, se possibile, chiedere prospettive chiarificazioni al giudice
- In caso di impugnazioni connesse al gratuito patrocinio, è preferibile seguire scrupolosamente la procedura penale e consultare tempestivamente il patrocinatore e, se necessario, il Pubblico Ministero o l'Avvocatura dello Stato per evitare conseguenze irreparabili legate a termini perentori
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