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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43266/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tavernese era indagato per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. per aver dichiarato, nella domanda di accesso ai finanziamenti previsti dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (art. 13 lett. m)), che la sua società non fosse soggetta a cause di esclusione, mentre l'ente risultava destinatario di un'informazione prefettizia antimafia. Il Tribunale aveva disposto/sequestrato somme (riducendo il sequestro alla concorrenza di €29.118,60) ritenendo sussistente il fumus commissi delicti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: a) errata applicazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e delle norme richiamate, nonché l'erroneo utilizzo della modulistica reperita sul sito del fondo di garanzia, mentre la normativa rilevante sarebbe l'art. 1-bis e l'art. 13 del d.l. n. 23/2020; b) l'informativa prefettizia antimafia non rientrerebbe tra le misure ostative previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011; c) omissione di motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia indicato la norma che collega l'esclusione prevista all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 con l'informazione prefettizia antimafia e si sia limitato a richiamare la modulistica reperita online. La Corte ha chiarito che l'art. 1-bis del d.l. n. 23/2020 richiama l'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e che l'ambito soggettivo di quest'ultima norma riguarda persone destinatarie di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione (Libro I, titolo I, capo II), mentre l'informativa/interdittiva antimafia non è giuridicamente una delle "misure di prevenzione" previste da tale capo. Alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata, la sola informativa/interdittiva prefettizia non determinava l'incapacità prevista dall'art. 67 e dunque non sussisteva il fumus commissi delicti. L'ordinanza impugnata e il decreto del GIP sono stati annullati senza rinvio e disposta la restituzione di quanto sequestrato.

Norme richiamate

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), art. 13, lett. m)

    Norma che ha disciplinato i finanziamenti/agevolazioni collegati all'emergenza Covid; nel caso la richiesta di finanziamento contestata è stata effettuata ai sensi di questa norma. La Corte osserva che l'art. 13 va interpretato insieme alle disposizioni procedurali richiamate (art. 1-bis) e che non si può far discendere l'esclusione dal semplice rinvio a modulistica online.

  • art. 1-bis del d.l. n. 23/2020

    testo che impone una dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara la non sussistenza delle condizioni ostative richiamando l'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011

    L'art. 1-bis rinvia all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 per definire le condizioni ostative; la Corte sottolinea che il richiamo va interpretato correttamente e non può essere sostituito o ampliato da un generico riferimento a modulistica non normativa.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67

    eventuale citazione testuale dell'art. 67 se presente nel provvedimento

    L'art. 67 riguarda soggetti destinatari di un provvedimento definitivo che applica una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II. La Corte interpreta questa norma nel senso che l'informativa/interdittiva antimafia prefettizia non rientra tra quelle misure ostative elencate, e pertanto la sua sola esistenza non impedisce automaticamente l'accesso a contributi/finanziamenti.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 80

    Norma del codice degli appalti che disciplina cause di esclusione; la Corte osserva che il Tribunale non ha indicato quale norma collegasse direttamente l'art. 80 con l'obbligo di esclusione derivante dall'informativa antimafia nel caso concreto, per cui non è stato dimostrato l'uso corretto di tale richiamo.

  • artt. 84 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (disciplina dell'informativa e dell'interdittiva antimafia)

    Queste norme disciplinano l'informativa prefettizia e la cd. "interdittiva antimafia". La Corte (richiamando la giurisprudenza amministrativa) le caratterizza come provvedimenti amministrativi di natura cautelare/preventiva, ma distinti dalle misure di prevenzione soggette all'art. 67; essi producono effetti nei rapporti con la PA in specifici casi, ma non equivalgono automaticamente alle misure ostative previste dall'art. 67.

  • art. 85 d.lgs. n. 159/2011

    Indicazione delle persone cui possono estendersi gli effetti delle dichiarazioni richieste dalla normativa sui finanziamenti; richiamata dall'art. 1-bis del d.l. n. 23/2020 come parte della dichiarazione sostitutiva.

  • art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23.12.1996 n. 662

    art. 2, comma 100, lett. a)

    Norma indicata dal ricorrente nel ragionamento sostanziale (menzionata nel ricorso come rilevante), ma la Corte ha ritenuto necessario un più preciso inquadramento normativo che il Tribunale non ha fornito.

  • art. 316-ter c.p.

    Tipo di reato contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche). La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il fumus commissi delicti alla luce della natura giuridica dell'informativa antimafia.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "informativa/interdittiva antimafia" (provvedimento amministrativo prefettizio, di natura cautelare) e le "misure di prevenzione" definite dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011: la sola informativa non equivale automaticamente a una misura di prevenzione definitiva che osterebbe all'accesso a finanziamenti.
  • Per disporre sequestri preventivi connessi a presunte false dichiarazioni per ottenere finanziamenti pubblici occorre che il giudice indichi chiaramente la norma concreta che giustifica l'esclusione (es. richiamo all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016) e dimostri il fumus commissi delicti; il riferimento generico a modulistica online non è idoneo.
  • Quando la normativa richiede una dichiarazione sostitutiva che rinvia all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, bisogna verificare se la condizione ostativa richiamata sia effettivamente configurata (cioè se esiste una misura di prevenzione definitiva) e non limitarsi a considerare la sola esistenza di un'informativa prefettizia.
  • La responsabilità penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche richiede prova dell'idoneità decettiva della dichiarazione: se la legge pone l'onere di verifica primario sull'ente erogante o sulla banca (es. accesso alle banche dati antimafia), l'errore o la superficialità di terzi può non integrare automaticamente il reato a carico del richiedente.
  • In procedimenti cautelari va sempre valutato separatamente il fumus commissi delicti e il periculum in mora; l'omessa motivazione su quest'ultimo requisito può rendere l'ordinanza viziata e annullabile.

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