Sentenza del 01/06/2023 n. 125 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Accertamento analitico - Ricostruzione volume d'affari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In sede di verifica per l'anno 2014 l'Agenzia rilevava che la farmacia aveva dichiarato una percentuale di ricarico sul venduto inferiore a quella risultante dallo studio di settore e che erano state emesse fatture all'ASP in violazione del principio di competenza. L'ufficio ha quindi proceduto ad un accertamento analitico e ad una ricostruzione del volume d'affari determinando un maggior reddito di euro 81.352,41. Il contribuente impugnava l'avviso deducendo, tra l'altro, errata applicazione delle norme processuali e tributarie (art. 118 disp. att. c.c., art. 39 DPR 600/73, art. 3 L. 241/90, art. 10 statuto) e sostenendo che la metodologia adottata dall'ufficio fosse errata perché avrebbe dovuto utilizzare il rapporto sconto/prezzo al pubblico (argomentando che lo sconto praticato dal grossista sul prezzo al pubblico rappresenterebbe il margine di guadagno), invece l'ufficio aveva utilizzato il rapporto sconto/imponibile scontato e la metodologia del ricarico sul costo del venduto.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondati i motivi del contribuente e confermato la legittimità dell'accertamento analitico ex art. 39 DPR 600/73 anche in presenza di contabilità formalmente corretta, quando sussista una non coerenza con lo studio di settore e la violazione del principio di competenza. La Commissione ha inoltre ritenuto corretta la metodologia adottata dall'ufficio per la ricostruzione dei ricavi: la determinazione del ricarico deve partire dall'ammontare dei costi e calcolare la percentuale di ricarico sul costo del venduto, non dal rapporto sconto/prezzo al pubblico indicato dal contribuente, il quale conduce a risultati fuorvianti. Sono state respinte anche le eccezioni su presunti errori di lettura delle fatture, ritenute infondate dall'ufficio. L'appellante è stato condannato alle spese del grado.
Norme richiamate
Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti analitici e induttivi anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergono incongruenze quali la non coerenza con gli studi di settore o violazioni del principio di competenza; qui è stata utilizzata per ricostruire i ricavi della farmacia.
art. 118, 10° comma, disposizioni di attuazione c.c.
Censurato dall'appellante come applicato erroneamente, ma il giudice ha ritenuto che il primo grado avesse esaminato adeguatamente le censure; il richiamo è procedure/processuali e non ha impedito l'accertamento fiscale.
Richiamato dall'appellante in tema di procedimento amministrativo (es. dovere di motivazione e trasparenza); il giudice non ha ritenuto sussistere violazioni tali da inficiare l'atto impositivo.
art. 10 statuto
Richiamato dall'appellante presumibilmente come garanzia difensiva o di diritto di accesso/partecipazione; non è emersa una concreta lesione tale da condizionare l'accertamento.
Massime di principio
- La contabilità formalmente corretta non esclude l'accertamento analitico/induttivo: l'Amministrazione può procedere se emergono incongruenze rispetto agli studi di settore o violazioni del principio di competenza.
- Per ricostruire il volume d'affari la metodologia corretta è determinare l'ammontare dei costi e calcolare la percentuale di ricarico sul costo del venduto; non è corretto assumere come ricarico lo sconto sul prezzo al pubblico praticato dal fornitore, perché quello evidenzia i rapporti tra grossista e farmacista e non il margine netto sul costo del venduto.
- Il contribuente che contesta una ricostruzione deve provare l'erroneità della metodologia o fornire elementi concreti e documentali che giustifichino la sua diversa ricostruzione (es. riconciliazione costi-ricavi, documentazione sulle vendite e sconti realmente applicati al cliente finale).
- Errori formali nella lettura di fatture vanno provati: se l'ufficio dimostra che non sussistono errori, la contestazione resta valida.
- In caso di discordanza tra metodo basato sul prezzo al pubblico e metodo basato sul costo, occorre preferire il metodo che correttamente ricostruisce il rapporto tra costi e ricavi riferito all'impresa controllata; le semplificazioni che non rispettano tale principio possono essere respinte dal giudice.
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