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Sentenza

Sentenza del 01/06/2023 n. 16 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

ICI - Avviso di accertamento - Fabbricati accatastati nel gruppo D in attesa di attribuzione della rendita definitiva - Determinazione della base imponibile - Criterio contabile - Operatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo a fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati ma non ancora iscritti in catasto con rendita definitiva; la questione era quale criterio usare per determinare la base imponibile (criterio contabile vs. rendita catastale/altro metodo stimato).

La decisione

il giudice ha stabilito che, per i fabbricati del gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati ma non iscritti in catasto con rendita definitiva, la base imponibile deve essere determinata applicando il metodo collegato alle iscrizioni contabili previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992. Tale criterio opera fino all'anno in cui i fabbricati risultano iscritti in catasto con attribuzione della rendita; pertanto l'accertamento che non ha rispettato questo principio è infirmato nella parte in cui contrasta con la determinazione contabile.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    l'art. 5, comma 3, prevede che, in mancanza di rendita catastale definitiva per fabbricati classificabili nel gruppo D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina con riferimento alle iscrizioni contabili; tale regola è applicabile fino all'anno di iscrizione in catasto con rendita attribuita.

Massime di principio

  • Se un fabbricato del gruppo D è interamente posseduto da un'impresa e risulta distintamente contabilizzato ma non è ancora iscritto in catasto con rendita definitiva, l'amministrazione deve determinare la base imponibile con il criterio contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992.
  • Il criterio contabile opera fino all'anno in cui il fabbricato viene iscritto in catasto con rendita: dall'anno di attribuzione della rendita si utilizza la base imponibile derivante dalla rendita catastale secondo le norme applicabili.
  • Per poter beneficiare del criterio contabile il contribuente deve dimostrare la titolarità esclusiva e la distinzione nelle scritture contabili (registrazioni chiare e riferibili ai singoli cespiti).
  • Se l'amministrazione utilizza un metodo diverso dall'approccio contabile (es. stime arbitrarie o applicazione immediata di criteri catastali non ancora esistenti), deve motivare perché il criterio contabile non è applicabile; in mancanza la determinazione può essere annullata/rectificata dal giudice.
  • Gli accertamenti relativi agli anni anteriori devono comunque rispettare il principio: non è possibile pretendere l'uso della rendita catastale definitiva per periodi anteriori all'effettiva attribuzione di quella rendita.

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