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Sentenza

Sentenza del 01/06/2023 n. 421 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Applicazione dell'art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Francia (Legge 07/01/1992 n. 20): necessaria dimostrazione dell'effettiva realizzazione della doppia imposizione, della partecipazione azionaria nell'ambito della normale attività, dell'identità tra effettiva beneficiaria e percettore del credito di imposta - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Società C. ha chiesto il rimborso, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-Francia ratificata con L. 7/1/1992 n.20, dei crediti d'imposta su dividendi percepiti da società italiane per varie annualità (richieste complessive pari a Euro 31.456.130,57). L'Amministrazione ha contestato la spettanza del rimborso ritenendo che molte operazioni costituissero trading di 'dividend washing' tramite stock loan/securities lending e che la società non avesse provato l'effettiva doppia imposizione, la natura delle acquisizioni in seno alla normale attività bancaria né la qualifica di beneficiario effettivo dei dividendi. L'Ufficio ha utilizzato metodi di ricostruzione statistico-matematici sulle giacenze titoli e ha ritenuto spettante il credito solo per le posizioni effettivamente dimostrate come investimento stabile.

La decisione

I gradi di merito sono stati contrastanti: la CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva il gravame; la Corte di Cassazione (n.11647/2019) ha cassato la sentenza di appello richiamando i principi sulle prove e sull'effettivo beneficiario e rinviava alla CTR in diversa composizione. Sul rinvio il Collegio ha ritenuto che la Società non avesse assolto l'onere probatorio relativo a ciascuna operazione (motivazione economica, normale attività, beneficiario effettivo), confermando il diniego dell'Agenzia. Il giudice ha ammesso la legittimità dell'utilizzo del metodo statistico-matematico dell'Ufficio, ha ritenuto insufficienti autocertificazioni e documenti formali e ha qualificato molte operazioni come finalizzate al conseguimento del credito (abuso della Convenzione). L'appello della Società è stato respinto; le spese dei gradi di merito compensate, la società condannata a rimborsare le spese di Cassazione pari a Euro 10.000,00.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni (05/10/1989), art. 10, paragrafi 2 e 4

    "Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta..."

    Il diritto al rimborso previsto dall'art.10 par.4 è subordinato alla dimostrazione di una doppia imposizione effettiva, all'effettiva titolarità dei dividendi (beneficiario effettivo) e al fatto che il percettore sia effettivamente soggetto a imposizione nello Stato estero; l'onere probatorio grava sul richiedente il rimborso.

  • Legge 7 gennaio 1992, n. 20 (ratifica Convenzione Italia-Francia)

    Ratifica che conferisce efficacia interna alla Convenzione; usata come base normativa per il riconoscimento/negazione del rimborso.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, sent. n.11647/2019

    Principio che impone al richiedente di provare che l'acquisto della partecipazione rientrava nella normale attività e non era finalizzato al credito d'imposta; richiede la prova dell'effettivo beneficiario e ammette l'uso da parte dell'Amministrazione di presunzioni e metodi statistico-matematici per ricostruire le giacenze e l'effettività delle operazioni.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, sent. n.18397/2018 e n.10792/2016 (richiamate)

    Confermano l'onere probatorio a carico del soggetto richiedente il credito e la necessità di un'approccio sostanzialistico per individuare il beneficiario effettivo, evitando riconoscimenti basati su mere formalità.

  • Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 26/02/2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16

    Ribadisce il contrasto ai meccanismi di treaty shopping e la necessità di verificare l'effettiva situazione economica e fiscale del beneficiario per evitare abusi dei trattati.

Massime di principio

  • Il soggetto che chiede il rimborso ai sensi delle Convenzioni internazionali deve provare, per ciascuna operazione contestata, l'effettiva incidenza fiscale in entrambi gli Stati: non è sufficiente una declaratoria formale di residenza o di titolarità.
  • La qualifica di 'beneficiario effettivo' richiede un'approfondita verifica sostanziale: disponibilità giuridica ed economica del rendimento, non mera percezione contabile o passaggio per intermediari.
  • Operazioni caratterizzate da picchi di acquisto a ridosso dello stacco del dividendo e vendite immediate (o strutture di stock lending) sono indici di treaty shopping e possono legittimamente essere neutralizzate dall'Amministrazione mediante ricostruzioni basate su metodi statistico-matematici.
  • Le autocertificazioni di residenza fiscale, da sole o in fotocopia, hanno scarso valore probatorio se non corroborate da documentazione idonea e da elementi oggettivi che dimostrino il collegamento economico sostanziale.
  • L'Amministrazione può difendersi "a tutto campo" con presunzioni e analisi quantitativa delle giacenze; il giudice può ritenere legittimo l'uso di metodi statistico-matematici quando spiegano coerentemente le dinamiche dei flussi titoli.
  • Il diritto al rimborso può sussistere parzialmente: se alcune operazioni risultano invece genuine, il credito è riconosciuto nella misura dimostrata come effettiva mediante giacenze e documentazione.
  • Per evitare il rischio di negazione del rimborso è opportuno che il richiedente conservi e produca prova operazione-per-operazione (motivazioni economiche, controparti, tempistiche, contratti che escludano trasferimenti meramente formali o stock-lending) e dimostri che l'attività rientra nella normale operatività dell'impresa.

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