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Sentenza

Sentenza del 01/06/2023 n. 128 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Contratto di locazione - Canoni locazione commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Potenza che aveva dato ragione al contribuente limitando la rettifica dell'Ufficio al solo immobile S.; l'Ufficio contestava la mancata inclusione nei redditi fondiari dei canoni commerciali relativi al 2012 per tre immobili complessivi, nonostante la morosità degli inquilini

La decisione

La Corte tributaria di II grado ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile l'art. 26 del DPR n. 917/1986 (TUIR): i redditi fondiari, compresi i canoni di locazione commerciale, concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dall'effettiva percezione. I canoni non percepiti per morosità devono essere dichiarati salvo prova definitiva della cessazione del contratto. Nel caso specifico non è stata fornita prova di cessazione formale per il 2012 (sfratti convalidati/esecutivi nel 2013; acquiescenza parziale di €3.505,00 su uno dei contratti; morosità parziale sugli altri), quindi la rettifica dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. Le spese di giudizio sono compensate

Norme richiamate

  • DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 26

    I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dall'effettiva percezione; pertanto i canoni di locazione devono essere dichiarati anche se non riscossi per morosità, salvo prova della cessazione del contratto

  • Circolare ministeriale n. 150/1999

    Conferma che i canoni d'affitto commerciali non percepiti per morosità sono rilevanti ai fini tributari e devono essere dichiarati

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 362/2000

    Richiamata per distinguere la sfera tributaria da quella del recupero del credito in sede civile/ordinaria: il recupero dei canoni non percepiti riguarda l'azione esecutiva ordinaria e non incide sul principio di tassazione per competenza previsto dal TUIR

Massime di principio

  • I canoni di locazione fondiaria/ commerciali si tassano per competenza: devono essere dichiarati anche se non effettivamente riscossi per morosità, salvo prova definitiva che il contratto è cessato prima della formazione del reddito
  • La semplice morosità non è sufficiente a escludere la tassazione: il contribuente ha l'onere di dimostrare la cessazione formale del rapporto (es. risoluzione consensuale antecedente, titolo esecutivo con efficacia estintiva precedente l'anno fiscale)
  • Le azioni per il recupero del credito (sfratto, esecuzione) sono rilevanti ai fini della prova della cessazione del rapporto solo se dimostrano la cessazione formale antecedente o avvenuta nel periodo rilevante; uno sfratto convalidato o esecutivo dopo l'anno di imposta non elimina l'obbligo di dichiarazione per l'anno precedente
  • Pagamenti parziali o acquiescenze parziali riducono l'importo effettivamente non riscosso, ma non eliminano l'obbligo di dichiarazione dell'intero canone maturato per competenza
  • In giudizio tributario è possibile ottenere compensazione delle spese in funzione dell'andamento complessivo del processo; tuttavia la regola sostanziale sulla competenza fiscale rimane prevalente

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