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Sentenza

Sentenza del 01/06/2023 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Base imponibile IMU - Metodo di calcolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013: la ricorrente contestava la rendita catastale utilizzata dal Comune per il calcolo della base imponibile perché derivante da una DOCFA con errori (tasso di fruttuosità indicato 3,5% anziché 2% per la categoria D/8 e valore €/mq errato: €1.030,00 invece di €300/400). La società aveva richiesto la rettifica in autotutela all'Agenzia del Territorio e aveva avviato procedure giudiziali correlate.

La decisione

L'appello della T. s.r.l. è stato rigettato: la Corte d'appello ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché il Comune si è attenuto alla rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio al momento dell'adozione dell'atto, conformemente all'art. 13 D.L. 201/2011. La Corte ha escluso che l'errore nella DOCFA, se imputabile al contribuente, possa essere opposto al Comune. È stata altresì respinta la richiesta di sospensione del giudizio in relazione al procedimento relativo al diniego tacito di autotutela. Le spese di grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 D.L. n. 201/2011

    art. 13, D.L. n. 201/2011

    Impose agli enti locali di calcolare la base imponibile IMU sulla base della rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio; l'ente non ha facoltà di discostarsene.

  • art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992

    art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992

    Norma che disciplina la sospensione del processo in presenza di un giudizio avente efficacia pregiudiziale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudizio sul diniego tacito di autotutela non fosse pregiudiziale alla decisione sull'avviso comunale, quindi la sospensione non era applicabile.

  • Cass. civ., sez. VI, 28/08/2017, n. 20463 (giurisprudenza citata)

    Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, n. 20463

    Principio secondo cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia dall'anno successivo a quello di annotazione, salvo correzioni di errori materiali commessi dall'ufficio che, se evidenti e riconosciuti dall'ufficio, possono avere efficacia retroattiva; le rettifiche dovute a errori imputabili al contribuente (es. DOCFA errata) non vincolano l'Amministrazione e non impongono retrodatazione.

Massime di principio

  • Per il calcolo dell'IMU l'ente locale è vincolato alla rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio al momento dell'adozione dell'atto: non può autonomamente utilizzare valori diversi.
  • Se la rendita catastale è viziata a seguito di una DOCFA con errori imputabili al contribuente, l'ente impositore può legittimamente basare l'accertamento sulla rendita registrata finché questa non venga formalmente rettificata dall'Agenzia del Territorio.
  • La via corretta per incidere sugli effetti tributari è ottenere la rettifica formale della rendita (autotutela o sentenza con efficacia ex tunc): solo una rettifica con efficacia retroattiva o una sentenza che stabilisca l'errore potrà dar luogo a richiesta di rimborso delle imposte versate.
  • La richiesta di sospensione del giudizio tributario principale in ragione di un procedimento separato contro l'Agenzia del Territorio è ammissibile solo se l'esito di quest'ultimo è realmente pregiudiziale per la decisione; altrimenti il giudice può respingere la sospensione.
  • In caso di contestazione di un accertamento IMU dovrebbero essere tempestivamente esperite sia le vie amministrative (istanza di correzione presso l'Agenzia) sia quelle giurisdizionali, mantenendo documentazione delle comunicazioni e delle istanze presentate.

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