Sentenza del 01/06/2023 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Base imponibile IMU - Metodo di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013: la ricorrente contestava la rendita catastale utilizzata dal Comune per il calcolo della base imponibile perché derivante da una DOCFA con errori (tasso di fruttuosità indicato 3,5% anziché 2% per la categoria D/8 e valore €/mq errato: €1.030,00 invece di €300/400). La società aveva richiesto la rettifica in autotutela all'Agenzia del Territorio e aveva avviato procedure giudiziali correlate.
La decisione
L'appello della T. s.r.l. è stato rigettato: la Corte d'appello ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché il Comune si è attenuto alla rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio al momento dell'adozione dell'atto, conformemente all'art. 13 D.L. 201/2011. La Corte ha escluso che l'errore nella DOCFA, se imputabile al contribuente, possa essere opposto al Comune. È stata altresì respinta la richiesta di sospensione del giudizio in relazione al procedimento relativo al diniego tacito di autotutela. Le spese di grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 13, D.L. n. 201/2011
Impose agli enti locali di calcolare la base imponibile IMU sulla base della rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio; l'ente non ha facoltà di discostarsene.
art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992
art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992
Norma che disciplina la sospensione del processo in presenza di un giudizio avente efficacia pregiudiziale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudizio sul diniego tacito di autotutela non fosse pregiudiziale alla decisione sull'avviso comunale, quindi la sospensione non era applicabile.
Cass. civ., sez. VI, 28/08/2017, n. 20463 (giurisprudenza citata)
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, n. 20463
Principio secondo cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia dall'anno successivo a quello di annotazione, salvo correzioni di errori materiali commessi dall'ufficio che, se evidenti e riconosciuti dall'ufficio, possono avere efficacia retroattiva; le rettifiche dovute a errori imputabili al contribuente (es. DOCFA errata) non vincolano l'Amministrazione e non impongono retrodatazione.
Massime di principio
- Per il calcolo dell'IMU l'ente locale è vincolato alla rendita catastale risultante presso l'Agenzia del Territorio al momento dell'adozione dell'atto: non può autonomamente utilizzare valori diversi.
- Se la rendita catastale è viziata a seguito di una DOCFA con errori imputabili al contribuente, l'ente impositore può legittimamente basare l'accertamento sulla rendita registrata finché questa non venga formalmente rettificata dall'Agenzia del Territorio.
- La via corretta per incidere sugli effetti tributari è ottenere la rettifica formale della rendita (autotutela o sentenza con efficacia ex tunc): solo una rettifica con efficacia retroattiva o una sentenza che stabilisca l'errore potrà dar luogo a richiesta di rimborso delle imposte versate.
- La richiesta di sospensione del giudizio tributario principale in ragione di un procedimento separato contro l'Agenzia del Territorio è ammissibile solo se l'esito di quest'ultimo è realmente pregiudiziale per la decisione; altrimenti il giudice può respingere la sospensione.
- In caso di contestazione di un accertamento IMU dovrebbero essere tempestivamente esperite sia le vie amministrative (istanza di correzione presso l'Agenzia) sia quelle giurisdizionali, mantenendo documentazione delle comunicazioni e delle istanze presentate.
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