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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva respinto il riesame avverso la misura di custodia cautelare in carcere irrogata in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo e/o finanziamento ad essa). I ricorsi, depositati dai difensori (avv. N. Canestrini e avv. P.F. Poli Barnaba), censuravano: 1) il rifiuto di assumere la consulenza storica della dott.ssa Caridi come prova decisiva; 2) l'uso improprio e non specificato di "fonti aperte" e l'indebita valorizzazione di documenti AVI israeliani ritenuti inutilizzabili; 3) la carenza di gravi indizi di colpevolezza specifici per Elasaly rispetto all'art. 270-bis (mancanza di nesso causale, elementi desunti da altri indagati, intercettazioni cronologicamente remote e non pertinenti, natura meramente solidaristica delle attività); 4) l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato) adeguatamente motivate. Il secondo ricorso ha inoltre sollevato questioni di diritto sulla corretta interpretazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di associazione terroristica dopo la riforma del 2016 e sulla distinzione con l'art. 270-quinquies.1 (finanziamento).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato e, dopo aver esaminato i motivi, ha: 1) respinto la censura relativa all'ammissione della consulenza storica della dott.ssa Caridi, ritenendola non corrispondente ai requisiti di una consulenza tecnica di parte (si trattava di valutazioni storiche e giuridiche non adeguatamente fondate e in parte riconducibili a qualificazioni spettanti al giudice); 2) accolto invece la censura sull'uso generico e indeterminato delle "fonti aperte": l'ordinanza impugnata aveva fatto ricorso ripetutamente a tali fonti senza indicarne l'origine e la qualità, utilizzandole per sostenere elementi decisivi dell'impianto accusatorio (natura unitaria di Hamas, ramificazioni estere, riconducibilità di enti benefici a Hamas). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, ordinando ai giudici del rinvio di riesaminare il thema probandum selezionando con cura provenienza, portata e attendibilità delle fonti aperte; di verificare se, escluse tali fonti, esistano indizi processualmente utilizzabili e autonomi sufficienti; di valutare specificamente la corrispondenza tra le attività delle charities e gli elementi costitutivi del reato contestato e, riguardo al ruolo del ricorrente, la presenza di elementi che dimostrino la sua consapevolezza delle finalità terroristiche e il nesso funzionale dei finanziamenti a Hamas. In sintesi: annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo esame, con istruzioni istruttorie e di valutazione.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    "Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (comma 1) e "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito..." (comma 2).

    La norma è a dolo specifico; punisce sia l'organizzazione sia la partecipazione all'associazione terroristica. Il finanziamento rientra nella fattispecie quando il soggetto è parte integrante dell'associazione e consapevole delle finalità terroristiche; la partecipazione può assumere forme di internità stabile o di concorso esterno se il contributo è rilevante per la vitalità/rafforzamento dell'associazione.

  • art. 270-quinquies.1 cod. pen. (L. n.153/2016)

    "Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro... destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo... indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi".

    Norma sussidiaria rispetto all'art. 270-bis: punisce la raccolta/messa a disposizione di fondi destinati al terrorismo anche in assenza di appartenenza all'associazione; abbassa la soglia della punibilità rispetto al mero finanziamento di singole condotte terroristiche e amplia le attività preparatorie rilevanti.

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Citato come definizione di "condotte con finalità di terrorismo" (testo integrato nella sentenza con richiamo alle convenzioni internazionali).

    Fornisce i criteri per individuare le condotte terroristica (natura o contesto, scopo di intimidire la popolazione o costringere poteri pubblici, ecc.). La Corte richiama il coordinamento con le fonti internazionali per la definizione della finalità terroristica.

  • Direttiva UE 2017/541

    "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili... la fornitura o la raccolta di capitali... con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere..." (art.11 e art.4 citati).

    Conferma l'orientamento europeo che include nella nozione di partecipazione anche il finanziamento consapevole; la Corte lo usa per giustificare letture estensive e per riferire la disciplina interna alle definizioni internazionali.

  • d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109, art. 1 lett. d)

    "costituisce finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta... alla fornitura, alla raccolta... di fondi e risorse economiche... destinati ad essere... utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo... indipendentemente dall'effettivo utilizzo".

    Definizione normativa nazionale del finanziamento del terrorismo che sottolinea l'irrilevanza dell'effettivo utilizzo dei fondi; utile per interpretare il perimetro del reato di finanziamento.

  • art. 233 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla consulenza tecnica di parte (possibilità per le parti di nominare consulenti quando non sia stata disposta perizia).

    La consulenza tecnica di parte può rendere pareri ma non può introdurre nuovi accertamenti tecnici che eludano il contraddittorio; il consulente non deve trasmodare in perizia autonoma.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento all'acquisizione di documenti e dati informatici reperibili in rete.

    Regola l'accesso e l'acquisizione di materiale informatico pubblicamente reperibile; tuttavia la sola reperibilità non determina automaticamente utilizzabilità probatoria senza identificazione e verifica della fonte.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica di parte è ammissibile solo se si limita a fornire un parere tecnico sui dati processuali acquisiti; non è ammissibile se introduce autonomi accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche riservate al giudice.
  • Le "fonti aperte" (internet, stampa, report non istituzionali) sono utilizzabili nel processo solo se specificate e verificabili: il giudice deve indicare la provenienza, la qualità e l'attendibilità della fonte, altrimenti la loro valorizzazione è viziata e può portare all'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Per configurare l'art. 270-bis (associazione con finalità di terrorismo) occorrono gravi indizi riferibili alla posizione specifica dell'indagato: internità stabile o, nel caso di concorso esterno, un contributo bilaterale e rilevante alla vitalità/rafforzamento dell'organizzazione, con consapevolezza delle finalità terroristiche (dolo specifico interno; dolo generico sufficiente per il concorso esterno a certe condizioni).
  • La distinzione tra art. 270-bis e art. 270-quinquies.1 è cruciale: il primo riguarda il finanziamento nell'ambito di una partecipazione associativa consapevole; il secondo punisce, in via sussidiaria, la raccolta o messa a disposizione di fondi destinati al terrorismo anche senza appartenenza al sodalizio.
  • In sede di riesame cautelare, il giudice deve motivare l'attualità e la concretezza del pericolo (inquinamento, reiterazione): non sono sufficienti argomentazioni generiche sul tipo di reato o sul quadro ideologico; servono indizi recenti, specifici e collegati alla condotta dell'indagato.
  • Il finanziamento di organizzazioni di carattere umanitario può integrare reato di supporto al terrorismo solo se risulta, con elementi probatori, che le organizzazioni operino come canali/conduit per attività terroristica e che il finanziatore fosse consapevole o avesse ragionevoli motivi di sapere tale destinazione.
  • Quando il giudice utilizza intercettazioni o atti riferiti a terzi, deve spiegare il nesso probatorio con l'imputazione specifica al ricorrente, evitando meccanismi presuntivi che assimilino mera appartenenza associativa a consapevole partecipazione al sodalizio terroristico.

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