Sentenza del 20/06/2019 n. 16561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad A.P., per gli anni d'imposta 2000-2004, l'omessa indicazione nel quadro RW di certificati di deposito detenuti all'estero tramite un terzo, sulla base di un'indagine della Guardia di Finanza. La contribuente aveva impugnato gli atti contestando, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione, l'inesistenza della violazione, l'insufficienza della prova dell'esportazione dei capitali e la determinazione delle sanzioni. In Cassazione, l'Agenzia ha censurato la decisione della CTR, sostenendo anche che il processo verbale di constatazione richiamato negli atti era già stato notificato e conosciuto dalla contribuente.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto limitatamente agli anni 2001 e 2002, poiché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e aveva pagato le somme dovute, con compensazione delle spese. Per gli anni 2000, 2003 e 2004, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione per relationem: non era necessario allegare nuovamente il processo verbale di constatazione, poiché la contribuente lo aveva già sottoscritto e quindi ne aveva avuto conoscenza legale. Tuttavia, la sentenza di merito si fondava anche su un'ulteriore autonoma ragione decisoria, ossia la mancata prova dell'esportazione dei capitali e della condotta contestata. Le censure dell'Agenzia su tale valutazione sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo esame dei fatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per le annualità residue, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati non opera quando il contribuente abbia già avuto una conoscenza integrale e legale del documento, ad esempio perché lo ha precedentemente ricevuto o sottoscritto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 2
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alle contestazioni e alle garanzie procedimentali connesse agli atti sanzionatori.
Codice di procedura civile, art. 112
È stato invocato dall'Agenzia con riferimento al divieto per il giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda e dei motivi dedotti.
Codice di procedura civile, art. 132
È stato richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
Codice di procedura civile, art. 360
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8
È stato richiamato per la definizione agevolata della controversia e la conseguente estinzione parziale del giudizio.
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12
Ha consentito alla contribuente di definire le controversie relative agli anni 2001 e 2002 mediante il pagamento delle somme dovute.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere motivato per relationem richiamando un processo verbale o altro documento senza allegarlo nuovamente, se il contribuente ne ha già avuto conoscenza integrale e legale.
- La fondatezza di una singola censura non comporta necessariamente la cassazione della sentenza quando la decisione è sostenuta da altre autonome rationes decidendi: queste devono essere impugnate specificamente.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere un nuovo esame della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo specifici vizi ammessi dalla legge.
- L'Amministrazione deve comunque fornire prova concreta dei presupposti sostanziali della violazione, come la detenzione di attività estere e l'effettiva esportazione o disponibilità dei capitali.
- La definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute possono determinare l'estinzione del giudizio limitatamente alle annualità oggetto di definizione.
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