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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad A.P., per gli anni d'imposta 2000-2004, l'omessa indicazione nel quadro RW di certificati di deposito detenuti all'estero tramite un terzo, sulla base di un'indagine della Guardia di Finanza. La contribuente aveva impugnato gli atti contestando, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione, l'inesistenza della violazione, l'insufficienza della prova dell'esportazione dei capitali e la determinazione delle sanzioni. In Cassazione, l'Agenzia ha censurato la decisione della CTR, sostenendo anche che il processo verbale di constatazione richiamato negli atti era già stato notificato e conosciuto dalla contribuente.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto limitatamente agli anni 2001 e 2002, poiché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e aveva pagato le somme dovute, con compensazione delle spese. Per gli anni 2000, 2003 e 2004, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione per relationem: non era necessario allegare nuovamente il processo verbale di constatazione, poiché la contribuente lo aveva già sottoscritto e quindi ne aveva avuto conoscenza legale. Tuttavia, la sentenza di merito si fondava anche su un'ulteriore autonoma ragione decisoria, ossia la mancata prova dell'esportazione dei capitali e della condotta contestata. Le censure dell'Agenzia su tale valutazione sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo esame dei fatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per le annualità residue, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Un atto tributario può essere motivato per relationem richiamando un processo verbale o altro documento senza allegarlo nuovamente, se il contribuente ne ha già avuto conoscenza integrale e legale.
  • La fondatezza di una singola censura non comporta necessariamente la cassazione della sentenza quando la decisione è sostenuta da altre autonome rationes decidendi: queste devono essere impugnate specificamente.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere un nuovo esame della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo specifici vizi ammessi dalla legge.
  • L'Amministrazione deve comunque fornire prova concreta dei presupposti sostanziali della violazione, come la detenzione di attività estere e l'effettiva esportazione o disponibilità dei capitali.
  • La definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute possono determinare l'estinzione del giudizio limitatamente alle annualità oggetto di definizione.

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