Cassazione Civile, Ordinanza n. 10022/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da alcuni rapporti di conto corrente tra una società e una banca. Nei giudizi di merito è stata accertata la nullità di clausole relative a interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite; era rimasta distinta e riservata alla decisione definitiva una domanda di risarcimento del danno proposta dalla società, fondata, tra l'altro, sulla mancata concessione di un contributo regionale a fondo perduto, asseritamente conseguente al parere negativo di idoneità finanziaria espresso dalla banca. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e sostenendo che la sentenza non definitiva della Corte d'appello, avendo disposto la prosecuzione del giudizio e affermato che solo all'esito della consulenza sarebbe stata valutata la domanda risarcitoria, avesse formato giudicato implicito o comunque avesse già implicato un vaglio positivo sulla non genericità e fondatezza della domanda; secondo la ricorrente, la sentenza definitiva avrebbe quindi violato quel giudicato interno respingendo il motivo risarcitorio. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che nella sentenza parziale non vi fosse alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla domanda di risarcimento del danno, essendo stata essa espressamente riservata alla sentenza definitiva. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva autonomamente respinto il motivo d'appello sul risarcimento del danno per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame era stato ritenuto generico e aspecifico; il ricorso per cassazione non censurava però tale ratio decidendi, limitandosi a invocare un preteso giudicato interno. Perciò il motivo non coglieva la ragione decisiva della decisione ed era inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato presuppone una precedente pronuncia sulla specifica domanda o questione; non può dirsi formato su una domanda che sia stata espressamente riservata alla decisione definitiva e sulla quale non vi sia stata alcuna statuizione, neppure implicita.
L'atto di appello deve contenere una critica adeguata, specifica e pertinente alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado è insufficiente se non si confronta con le statuizioni del giudice di prime cure.
Richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Non si forma giudicato implicito su una domanda che il giudice di appello abbia espressamente riservato alla sentenza definitiva; il giudicato richiede una decisione, anche solo implicita ma univoca, sul punto specifico.
- Ai fini della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è necessario che il gravame si confronti con le ragioni della sentenza impugnata e contenga una critica chiara e pertinente; non basta ripetere le difese svolte in primo grado.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza si fonda su una autonoma ragione non aggredita, il ricorso è inammissibile.
- L'invocazione di una violazione del giudicato è inconferente quando il provvedimento precedente non abbia deciso sulla questione dedotta, ma l'abbia rimessa alla decisione successiva.
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