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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12505/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Una sorella aveva convenuto in primo grado il fratello chiedendo, da un lato, la reintegrazione della propria quota di legittima mediante riduzione di una disposizione testamentaria materna che aveva attribuito al fratello la quota di un immobile sito in Salerno; dall’altro, lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione del bene in proprio favore, sostenendo di essere già proprietaria della quota residua per effetto di una donazione ricevuta da una zia. Il fratello aveva proposto domanda riconvenzionale su altri beni caduti in successione e sui frutti civili. I giudici di merito avevano rigettato le domande di entrambe le parti per difetto di prova dell’appartenenza alla de cuius dei beni da dividere. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 713, 1350, 2697 e 115 c.c./c.p.c., sostenendo che nel giudizio divisionale non fosse necessaria una prova formale e rigorosa della proprietà in capo al de cuius, essendo sufficiente la prova indiziaria, anche alla luce della non contestazione tra le parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Contestava inoltre che la mancata contestazione non potesse superare il deficit probatorio ritenuto dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nei giudizi di divisione ereditaria, la prova dell’appartenenza dei beni al de cuius non richiede il rigore proprio dell’azione di rivendicazione o di mero accertamento della proprietà, potendo assumere rilievo anche la prova indiziaria e la non contestazione; tuttavia, ciò vale solo se vi sia comunque un quadro probatorio idoneo a fondare l’appartenenza comune del bene. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che la documentazione prodotta non forniva prova della provenienza dei beni in capo alla de cuius, e la censura della ricorrente mirava in sostanza a un riesame del merito del materiale probatorio. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla CTU, sia perché prospettata come vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. a fronte di doppia conforme, sia perché la consulenza aveva riguardato un dato non decisivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa, essendo il resistente rimasto intimato. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare la violazione di legge, ma non di sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre errori processuali relativi alla valutazione della prova e della non contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura sul preteso omesso esame delle risultanze della CTU è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 713 c.c.

    richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma non nel senso di imporre una prova rigorosa pari a quella della rivendicazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere la rilevanza della non contestazione; la Corte ammette in astratto la sua rilevanza nel giudizio divisionale, ma non come sostitutiva della prova dell'appartenenza del bene.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di prova documentale del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova dell'appartenenza dei beni da dividere.

  • art. 757 c.c.

    richiamato per affermare l'efficacia retroattiva della divisione e il fatto che essa non comporta trasferimenti tra condividenti.

  • art. 1116 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia retroattiva della divisione ereditaria.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera la preclusione al controllo di legittimità sul vizio motivazionale quando vi è doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria la prova dell'appartenenza dei beni al de cuius non è soggetta al rigore probatorio tipico dell’azione di rivendicazione o dell’accertamento positivo della proprietà, poiché la divisione mira ad accertare un diritto comune tra i condividenti e non a contrapporre un proprietario a un non proprietario.
  • La non contestazione sull’appartenenza dei beni e la prova indiziaria possono avere rilievo nel giudizio divisorio, ma non eliminano del tutto l’esigenza di un supporto probatorio minimo e non consentono una divisione meramente "sulla parola".
  • La consulenza tecnica d’ufficio, nei giudizi di divisione, può valorizzare elementi utili alla collettività dei condividenti; tuttavia, se il giudice di merito accerta in modo conforme nei due gradi che manca la prova dell’appartenenza del bene al de cuius, la critica di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Quando il giudice di merito ha escluso che i documenti prodotti dimostrino la titolarità del bene in capo al de cuius, la doglianza che invochi la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del contenuto di quei documenti.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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