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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 16 febbraio 2008 con una lavoratrice impiegata presso l'aeroporto di Cagliari. I giudici di merito hanno dichiarato nulla la clausola finale apposta al contratto, ritenendo non provata la causale sostitutiva invocata dalle società datrici (esigenza di sostituire personale assente per ferie) e hanno condannato le società al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. In cassazione le società hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato erroneamente i principi sulla non contestazione e sull'onere della prova, perché la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esigenza sostitutiva e il nesso causale tra tale esigenza e l'assunzione a termine; hanno inoltre lamentato il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la verifica della sussistenza in fatto dei presupposti giustificativi del termine e del nesso causale tra causale contrattuale e prestazione appartenga al giudice di merito e non sia riesaminabile in sede di legittimità quando la censura mira, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale probatorio, tanto più in presenza di doppia conforme. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sull'onere della prova, affermando che, una volta dedotta l'illegittimità del termine, spetta alla società dimostrare la ragione organizzativa posta a base dell'assunzione; ha poi precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti tipici indicati dalla giurisprudenza, non ricorrenti nel caso di specie. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001

    La causale del termine deve risultare giustificata; la sua effettiva sussistenza e il nesso causale con l'assunzione sono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di contestazione della legittimità del termine, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esigenza organizzativa addotta a giustificazione del contratto a termine.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; altrimenti la censura si risolve in critica alla valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è consentito utilizzare il vizio di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La presenza di doppia conforme limita ulteriormente la possibilità di riesame delle questioni di fatto in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro non impongono di supplire sempre alle carenze probatorie delle parti; la loro mancata attivazione non è censurabile se la parte non abbia richiesto specificamente l'adozione dei relativi mezzi istruttori.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato quale base della condanna risarcitoria conseguente alla nullità del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi sulla validità del termine apposto al contratto di lavoro, l'esistenza della causale giustificativa e del nesso causale tra causale e assunzione costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • Quando il lavoratore contesta l'illegittimità del termine, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare concretamente l'esigenza organizzativa o sostitutiva posta a base dell'assunzione a tempo determinato.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici accertati in appello, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore o abbia invertito gli oneri probatori; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi non sono strumenti sostitutivi dell'onere di allegazione e prova delle parti, e il loro mancato esercizio non può essere censurato se non vi sia stata una specifica e rituale sollecitazione della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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