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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40672/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo di un credito bancario derivante da finanziamento fondiario. In una fase precedente il Tribunale aveva ammesso il credito in chirografo, escludendo il privilegio ipotecario per asserita mancanza di contestualità tra concessione della garanzia e iscrizione ipotecaria, con conseguente applicazione della revocatoria fallimentare breve dell'iscrizione effettuata nei sei mesi anteriori al fallimento. La Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato quel decreto affermando che la natura fondiaria del credito non si perde se, cancellata l'originaria iscrizione ipotecaria di primo grado, la successiva iscrizione ex art. 2881 c.c. intervenga sul medesimo credito e non vi sia stata altra iscrizione ipotecaria di primo grado sul bene. In sede di rinvio il Tribunale ha accolto l'opposizione della banca, ammettendo il credito in via privilegiata ipotecaria, ma ha compensato integralmente le spese di lite. La banca ha quindi ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, deducendo: 1) nullità della motivazione per apparente giustificazione della compensazione, poiché fondata su ragioni diverse da quelle tipiche dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere disposto la compensazione nonostante l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni o di assoluta novità della questione. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la causa era soggetta alla disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c. e che il ricorso aveva invece censurato la decisione richiamando in modo espresso e ripetuto la disciplina successiva introdotta dal d.l. 132/2014, così denunciando una norma non applicabile al caso concreto e formulando doglianze generiche e non specifiche. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che entrambe le censure sulla compensazione delle spese fossero formulate con riferimento alla versione dell'art. 92 c.p.c. successiva alle modifiche del 2014, non applicabile ratione temporis al giudizio; inoltre ha rilevato la genericità delle doglianze, incapaci di individuare con precisione la norma violata e la disciplina processuale pertinente. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e a versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente può essere dedotta solo se la motivazione effettivamente manchi o sia meramente apparente; nel caso concreto la doglianza è stata comunque ritenuta non decisiva perché riferita a una disciplina non applicabile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato come parametro sulla necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma senza incidere sull'esito perché la censura era formulata con riferimento normativo non pertinente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha applicato la disciplina previgente ratione temporis e ha rilevato che il ricorso censurava invece la decisione sulla base del testo successivo, non applicabile al caso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione integrale delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza e specificità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato seguito nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014

    La Corte ha precisato che la controversia, iniziata prima della riforma, resta regolata dalla disciplina previgente dell'art. 92 c.p.c.

  • art. 39, comma 4, d.lgs. 385/1993

    Richiamato nel quadro della precedente vicenda sull'ammissione del credito fondiario e sulla rilevanza della garanzia ipotecaria di primo grado.

  • art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.

    Evocato nella ricostruzione della fase precedente per la revocatoria in via breve dell'iscrizione ipotecaria avvenuta nei sei mesi anteriori al fallimento.

  • art. 38 d.lgs. 385/1993

    Indicato come norma che individua gli elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito: finanziamento a medio-lungo termine e garanzia ipotecaria di primo grado su immobili.

  • art. 2881 c.c.

    Richiamato per la successiva iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore dopo la cancellazione della prima iscrizione.

  • art. 2741 c.c.

    Citato nel passaggio relativo alla concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore, nel contesto dell'originaria vicenda di merito.

  • art. 2827 c.c.

    Richiamato per l'iscrizione della garanzia ipotecaria nei registri immobiliari, cui è riconosciuta natura costitutiva.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La violazione denunciata deve essere specificamente indicata nel ricorso a pena di inammissibilità; nel caso concreto mancava la necessaria precisione sulla norma effettivamente violata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare con precisione la norma effettivamente applicabile e quella asseritamente violata; la censura è inammissibile se si fonda su una disciplina sopravvenuta e non pertinente ratione temporis.
  • La deduzione di un vizio sulla regolazione delle spese processuali non può prescindere dal corretto inquadramento temporale della disciplina dell'art. 92 c.p.c., poiché i presupposti della compensazione variano secondo il testo applicabile al giudizio.
  • Una critica alla compensazione delle spese è inammissibile quando sia formulata in modo generico e ambiguo, senza chiarire quale specifica disposizione si assuma violata e rispetto a quale regime normativo debba essere verificata la motivazione del giudice.
  • L'ammissibilità del motivo per violazione di legge richiede decisività e specificità della censura: non è sufficiente richiamare astrattamente principi corretti se essi sono riferiti a una disciplina non applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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