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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36300/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti dell'ente della riscossione, deducendo che quest'ultimo avesse tardato a cancellare un'ipoteca iscritta su un immobile della società, nonostante il debito garantito fosse già stato estinto. La società sosteneva di aver subito danni perché non avrebbe potuto vendere l'immobile alle condizioni inizialmente prospettate: in particolare, lamentava la perdita di una vendita a un prezzo maggiore, la necessità di corrispondere una somma al promissario acquirente a titolo di caparra o doppio della caparra, nonché il pagamento di un'indennità di buonuscita al comodatario. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, in sintesi, che la corte d'appello avesse errato nella valutazione degli indizi e della documentazione probatoria, violando gli artt. 1223, 1227, 2727 e 2729 c.c., e che avesse altresì violato l'art. 116 c.p.c. e omesso l'esame di fatti decisivi, avendo interpretato in modo scorretto i dati catastali e il materiale documentale circa l'identità dell'immobile e il nesso tra l'illecito e i pretesi danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non investissero un errore di diritto, ma mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la doglianza era formalmente costruita come violazione di legge ma sostanzialmente contestava la ricostruzione dei fatti e il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la censura sull'art. 116 c.p.c. era, in realtà, una critica al prudente apprezzamento delle prove, e che non era stato dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo secondo i requisiti richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammesso il riesame del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o disattenda la regola del prudente apprezzamento; non quando si contesti solo il modo in cui tale apprezzamento è stato esercitato

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai danni risarcibili e al nesso di causalità tra illecito e pregiudizio

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'eventuale concorso colposo nella produzione del danno

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione non può ridursi a una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. può essere dedotta solo quando il giudice di merito abbia tratto la presunzione da indizi privi, in modo percepibile, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contestare l'apprezzamento complessivo del materiale probatorio.
  • La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o la sottrazione della prova alla regola del prudente apprezzamento; non è sufficiente lamentare un cattivo uso del potere valutativo del giudice.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa confutazione di singoli elementi istruttori o la critica alla complessiva attendibilità della motivazione.
  • Il nesso causale tra l'illecito e il danno va provato dalla parte attrice; se il giudice di merito esclude, con motivazione logica, la dimostrazione del pregiudizio o della sua derivazione causale, la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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