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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato societario relativo agli effetti di una clausola statutaria che prevedeva la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti. Il collegio arbitrale, pronunciando un lodo di equità dichiarato non impugnabile salvo i casi previsti dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, aveva ritenuto che la dimissione del ricorrente dalla carica sociale fosse stata strumentale e non commendevole e lo aveva condannato, in solido con la società, al risarcimento dei danni per la perdita degli emolumenti connessi alla carica di consigliere delegato. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo, escludendo che ricorressero questioni non compromettibili, deliberazioni assembleari o profili di contrarietà all'ordine pubblico. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità del lodo per vizio del contraddittorio, per non essere stati previamente comunicati i criteri equitativi; 2) violazione degli artt. 829, terzo comma, c.p.c., 1343 e 1418 c.c., sostenendo che la violazione delle norme sostanziali sulla responsabilità civile e sulla responsabilità degli amministratori integrasse contrarietà all'ordine pubblico; 3) violazione dell'art. 816-bis c.p.c. per l'ammissibilità delle produzioni documentali nelle memorie difensive arbitrali; 4) violazione dell'art. 829, n. 4, c.p.c. per asserito superamento dei limiti del compromesso da parte degli arbitri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente, ma ha affermato che il ricorso non era fondato nel merito. Secondo la Corte, la clausola statutaria rinviava all'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, che consente l'impugnazione del lodo, anche se di equità o dichiarato non impugnabile, solo quando gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili o quando la controversia abbia ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari. Nel caso concreto la corte d'appello aveva accertato, con statuizione non specificamente censurata, che gli arbitri non avevano trattato questioni non compromettibili né la validità di deliberati assembleari: tale accertamento era da solo sufficiente a giustificare l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre chiarito che la dedotta violazione di norme imperative o di regole sostanziali sulla responsabilità non coincide con la contrarietà all'ordine pubblico richiesta dall'art. 829, terzo comma, c.p.c., poiché questa riguarda solo la statuizione finale del lodo e non le sue argomentazioni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    n. 4; n. 9; terzo comma; secondo comma (previgente)

    L'impugnazione del lodo è ammessa nei limiti previsti dal testo applicabile ratione temporis; la contrarietà all'ordine pubblico riguarda la statuizione finale del lodo, non le singole argomentazioni. Nel giudizio arbitrale societario, la possibilità di impugnazione per errores in iudicando dipende dal coordinamento con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un preteso vizio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.

  • art. 816-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ammissibilità delle produzioni documentali nel giudizio arbitrale.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di ricondurre la vicenda alla violazione di norme imperative e all'ordine pubblico.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di far valere la nullità per contrasto con norme imperative.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003

    Norma di rinvio per la clausola compromissoria societaria: anche se la clausola autorizza gli arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile, essi devono decidere secondo diritto quando conoscono questioni non compromettibili o quando la controversia riguarda la validità di deliberazioni assembleari.

  • art. 34 statuto sociale

    La clausola statutaria prevedeva il lodo deliberato a maggioranza e secondo equità, non impugnabile salvo i casi previsti dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003.

  • art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006

    La Corte richiama la disciplina transitoria per affermare l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, c.p.c. ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella.

  • art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006

    Ha riformulato l'art. 829 c.p.c., incidendo sul regime dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lodo arbitrale societario dichiarato non impugnabile, l'impugnazione resta possibile solo nei casi espressamente previsti dalla clausola di rinvio alla disciplina dell'arbitrato societario, cioè quando gli arbitri abbiano deciso su questioni non compromettibili o su deliberazioni assembleari; fuori da tali ipotesi, non è ammesso sindacare nel merito errores in iudicando.
  • Ai fini dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., la contrarietà all'ordine pubblico deve riguardare la statuizione finale del lodo e non le singole premesse argomentative o la mera violazione di norme imperative sostanziali.
  • La violazione di norme imperative, anche se riferite alla responsabilità civile o alla responsabilità degli amministratori, non coincide automaticamente con la contrarietà all'ordine pubblico e non amplia di per sé l'impugnabilità del lodo societario.
  • Quando il giudice d'appello accerta che il collegio arbitrale non ha conosciuto questioni non compromettibili e non ha deciso sulla validità di deliberazioni assembleari, tale accertamento è sufficiente a sorreggere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del lodo.
  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza non comporta improcedibilità se la documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriArbitratoImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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