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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33145/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura "chiavi in mano" relativo a un programma agevolabile per un nuovo stabilimento industriale. Nel lodo arbitrale il contratto era stato dichiarato risolto per sopravvenuto recesso, per fatti concludenti, della società fornitrice/appaltatrice, con condanna di quest'ultima al pagamento di un indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 c.c. La società soccombente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo vizi processuali: (1) violazione del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c. per asserita mutatio libelli, perché la controparte avrebbe introdotto solo in un secondo momento il fatto costitutivo del recesso; (2) omesso esame del tema della incompatibilità tra domanda di accertamento del recesso e domanda di risoluzione per inadempimento; (3) violazione del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione; contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi corrispondenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, diretta a contestare l'interpretazione della domanda formulata nel procedimento arbitrale, non rispettava il principio di autosufficienza: per il giudizio di nullità del lodo la Corte può esaminare solo la sentenza impugnata e gli atti rilevanti se riprodotti e depositati in modo completo, mentre nel ricorso gli atti arbitrali erano stati riportati solo parzialmente e non erano stati prodotti in copia. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico e comunque non configurabile come omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di questione giuridica; una volta interpretate le domande come alternative, la ragione del rigetto era già implicita. È stato ritenuto inammissibile pure il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la compensazione delle spese aveva comunque favorito la parte ricorrente soccombente nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore importo contributivo.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    richiamato come base dell'indennizzo per recesso unilaterale dell'appaltatore/committente, nella specie per mancato guadagno

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente quale parametro del contraddittorio, ma non ritenuto violato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso mutamento della domanda e alla supposta omissione di pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazioni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso per le questioni di diritto e non per il mancato esame di tesi giuridiche

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione e la riproduzione degli atti su cui il ricorso si fonda, anche nel giudizio di nullità del lodo

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti posti a base del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte non può rivalutare direttamente il contenuto del lodo o degli atti arbitrali, ma soltanto verificare la correttezza giuridica e la coerenza motivazionale della decisione impugnata, nei limiti in cui gli atti siano stati specificamente riprodotti e prodotti nel ricorso.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio processuale fondato sull'asserita mutatio libelli o su un'erronea interpretazione della domanda, il ricorso deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza: occorre riportare in modo completo e specifico gli atti rilevanti e depositarli, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'omesso esame di una questione giuridica o di una tesi difensiva non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che presuppone il mancato esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando la censura presuppone una diversa interpretazione delle domande già risolta dal giudice di merito e la motivazione impugnata rende comunque comprensibile la ragione del decisum.
  • La censura contro la compensazione delle spese richiede un concreto interesse ad agire: se la compensazione ha comunque evitato alla parte ricorrente una condanna alle spese di merito, la doglianza può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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