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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11268/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino, con cui gli era stata applicata la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di spaccio di una ingente quantità di cocaina, pari a quasi 7 chilogrammi. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 240 c.p., sostenendo che il giudice aveva disposto la confisca del denaro in suo possesso qualificandolo come provento del reato, pur in assenza dei presupposti di legge, poiché il fatto contestato riguardava la mera detenzione dello stupefacente e non la cessione della sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la confisca non fosse stata oggetto dell’accordo tra le parti e che il giudice di merito avesse in realtà disposto l’ablazione del denaro ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p., non già ai sensi dell’art. 240 c.p. come provento diretto del reato. Ha inoltre reputato congrua e immune da vizi logico-giuridici la motivazione sul punto, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di patteggiamento come base del provvedimento impugnato

  • art. 240 c.p.

    non applicabile, nel caso concreto, per la confisca del denaro in presenza della sola contestazione di detenzione di stupefacente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso contro la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza è proponibile nei limiti previsti dalla norma quando la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti

  • art. 606 c.p.p.

    resta applicabile la disciplina generale del ricorso per cassazione per vizi di motivazione quando la misura non sia stata oggetto di accordo

  • art. 111, comma 7, Cost.

    la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca integra illegalità della misura di sicurezza, deducibile come violazione di legge

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    consente, per i reati in materia di stupefacenti, il rinvio alla confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis c.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione di stupefacente a fini di spaccio posta a base della condanna/patteggiamento

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    aggravante contestata con riferimento all’ingente quantità di sostanza stupefacente

  • art. 240-bis c.p.

    norma correttamente richiamabile per la confisca del denaro nei reati di stupefacenti, quando ne ricorrano i presupposti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nella sentenza di patteggiamento, la confisca è impugnabile in cassazione nei limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. se è stata oggetto dell’accordo; se invece non è stata concordata, resta deducibile la violazione di legge o la motivazione solo apparente, nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando il fatto contestato è la sola detenzione o il solo trasporto di stupefacenti, non è configurabile la confisca del denaro quale diretto provento del reato ex art. 240 c.p., difettando il necessario nesso tra somma e fatto tipico.
  • Nei reati di detenzione o trasporto di stupefacenti la confisca del denaro può essere disposta, se ne ricorrono i presupposti, secondo la disciplina della confisca in casi particolari richiamata dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e dall’art. 240-bis c.p.
  • La motivazione del giudice sulla confisca, se congrua e priva di vizi logico-giuridici, non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePatteggiamentoImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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