Cassazione Penale, Ordinanza n. 11195/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma del primo grado, aveva solo rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna per tre episodi di bancarotta fraudolenta. I primi sei motivi denunciavano violazione di legge e/o vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostanzialmente mirando a ottenere una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il settimo motivo censurava il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. e la misura della diminuzione di pena sia per tale attenuante sia per le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutte le doglianze erano manifestamente infondate perché proponevano una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto all'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p., ha ribadito che richiede un risarcimento integrale del danno, comprensivo di ogni effetto dannoso, e che la definizione transattiva non equivale a riparazione integrale. Ha inoltre ritenuto correttamente motivata la quantificazione della diminuzione di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante richiede la riparazione integrale del danno; il risarcimento deve coprire ogni effetto dannoso e, se possibile, va accompagnato dalla restituzione, non sostituita da essa. La mera definizione transattiva non basta.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata coerentemente con i criteri legali.
La graduazione della pena e delle diminuenti deve essere motivata con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti o decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura del fatto e delle prove per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa e più favorevole ricostruzione proposta dal ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla sola richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali, se la sentenza impugnata ha già esaminato in modo congruo gli elementi di fatto.
- L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. presuppone la riparazione integrale del pregiudizio, comprensiva della totale eliminazione degli effetti dannosi; quando possibile, la restituzione si cumula con il risarcimento.
- Una definizione transattiva non equivale, di per sé, a integrale riparazione del danno, poiché si fonda su reciproche rinunce e non garantisce la piena reintegrazione del pregiudizio.
- La valutazione della misura della diminuzione di pena per attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
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