Cassazione Penale, Ordinanza n. 11189/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Marsala ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato per un reato di furto. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la sentenza avrebbe dovuto rilevare d'ufficio una causa ostativa alla punibilità. La Corte ha ritenuto la censura non proponibile, poiché il controllo di legittimità sulla motivazione di una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo quando dal testo della decisione emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; circostanza non allegata e comunque insussistente nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non era deducibile nei termini prospettati e che, in ogni caso, non risultava dal testo della sentenza una causa di non punibilità evidente. Conseguentemente, la Corte ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento può essere scrutinata in cassazione sotto il profilo della motivazione solo se dal testo della decisione emerga in modo evidente una causa di non punibilità; in mancanza di tale evidenza, la doglianza è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il riferimento implicito è alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il limitato controllo di legittimità richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. solo quando tali cause risultino immediatamente ed evidentemente dal testo della decisione impugnata.
- La deduzione in cassazione di un vizio motivazionale fondato sulla mancata rilevazione di una causa di non punibilità non è ammissibile se il ricorrente non indica una emergenza testuale chiara e se tale causa non risulta comunque evidente dagli atti della sentenza.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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