Cassazione Penale, Ordinanza n. 11188/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado e, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena nella misura concordata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando quindi il mancato rilievo di eventuali ragioni assolutorie o di immediato proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, avverso la sentenza resa in sede di concordato in appello, non siano proponibili motivi di ricorso non consentiti; in particolare, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello e accolta la richiesta concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Consente il concordato in appello: la Corte provvede in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri, potendo indicare anche la pena concordata.
La Corte esclude che, nel concordato in appello, il giudice debba motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta delle parti in appello.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Ha reintrodotto il concordato in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al presupposto della non colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di concordato in appello sono proponibili solo censure compatibili con i limiti derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello; non è consentito dedurre in cassazione l'omessa motivazione sull'art. 129 c.p.p. come se si trattasse di un giudizio ordinario.
- Nel patteggiamento in appello reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve verificare e motivare espressamente sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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