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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11192/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di rapina aggravata contestato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri probatori. La Corte ha però rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, in assenza di specifica deduzione di travisamenti della prova già esaminata dai giudici di merito. La memoria difensiva successiva di uno dei ricorrenti è stata ritenuta priva di elementi nuovi. La memoria della parte civile non è stata ritenuta rilevante ai fini della condanna alle spese, perché non diretta a contrastare la pretesa avversa nei canoni del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati. Ha conseguentemente disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso, invece, la condanna degli imputati alle spese della parte civile, ritenendo che la memoria depositata da quest'ultima non integrasse un'effettiva attività di contrasto alla pretesa impugnatoria nei termini richiesti. La sentenza di appello resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    Viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione; la doglianza della parte ricorrente non si è confrontata correttamente con tali canoni perché tendeva a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se non mediante la specifica allegazione di un travisamento di prove decisive già esaminate nel giudizio di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica e giuridicamente adeguata, fondata su dichiarazioni della persona offesa e su riscontri probatori, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La condanna del ricorrente alle spese della parte civile richiede che quest'ultima abbia svolto un'effettiva attività difensiva volta a contrastare l'impugnazione a tutela della propria pretesa risarcitoria; una memoria meramente fattuale e priva di riferimenti ai canoni di legittimità può non essere sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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