Cassazione Penale, Ordinanza n. 11190/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dalla motivazione emerge che il gravame investiva la valutazione di inattendibilità della versione difensiva sull'acquisto occasionale di un capo di bestiame da un pastore errante e la conseguente esclusione della giustificazione dell'incauto acquisto. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e aspecifici, perché sostanzialmente riproduttivi dei motivi di appello, privi della specifica critica richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. In ogni caso, la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva già risposto congruamente alle censure, richiamando le plurime ragioni di inattendibilità della difesa e la presenza di precedenti specifici e non specifici dell'imputato, elementi che escludevano un affidamento fiduciario nella plausibilità della sua versione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; la motivazione della Cassazione valorizza sia la genericità del ricorso sia la congrua risposta del giudice di merito alle doglianze difensive, con riferimento anche alla configurabilità almeno del dolo eventuale rispetto alla ricostruzione difensiva dell'acquisto del bestiame.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica e argomentata critica alla decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello integra genericità e aspecificità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una critica argomentata e mirata, idonea a individuare puntualmente gli errori della decisione di merito; motivi ripetitivi o apparenti non assolvono tale funzione.
- Quando la sentenza impugnata abbia già confutato le doglianze difensive con una motivazione congrua e coerente, la riproposizione delle medesime censure in cassazione non consente un riesame del merito.
- La valutazione delle circostanze concrete del fatto può condurre a ritenere almeno il dolo eventuale, ove l'agente agisca accettando il rischio della provenienza illecita o della non credibilità della propria versione difensiva.
Come è indicizzato
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