Cassazione Penale, Ordinanza n. 11193/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun intervento sul merito della condanna di appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva già condannato, deducendo un unico motivo: la mancata concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Il ricorso, però, si limitava a riproporre gli stessi argomenti già dedotti in appello e già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti risultava sorretto da elementi fattuali non illogici: per l'attenuante speciale, la gravità del fatto e la capacità a delinquere; per l'attenuante comune, l'illecito profitto ricavato dalla rivendita dei pezzi del compendio delittuoso.
Norme richiamate
attenuante speciale invocata dal ricorrente; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto motivato da elementi attinenti alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
attenuante comune invocata dal ricorrente; il diniego è stato ritenuto non manifestamente illogico perché escluso in ragione del lucro illecito conseguito dalla rivendita dei beni.
Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso non può limitarsi a contestare il diniego di un'attenuante senza confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito a sostegno della decisione.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, c.p. può essere sorretto da valutazioni sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere dell'imputato.
- L'attenuante comune del lucro di speciale tenuità può essere esclusa quando dagli atti emerga un profitto illecito non trascurabile, anche se derivante da successive attività di rivendita dei beni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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