Cassazione Penale, Sentenza n. 8903/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la precedente condanna del Tribunale di Foggia per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.), deducendo tre motivi: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio (violazione e erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione richiamando artt. 484, 552, 180, 182 c.p.p.); (2) errori nell'identificazione di un coimputato (Luigi Lanza); (3) errata applicazione della recidiva (art. 99, comma 4, c.p.) e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, nel corpo del ricorso i motivi si riferivano a due coimputati (Luigi Lanza e Marco Bernardo) e a vizi non pertinenti al procedimento di Sepe; inoltre alcune questioni non erano state dedotte in grado di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di pertinenza dei motivi rispetto all'odierno ricorrente (i motivi riguardavano altri coimputati) e per l'assenza di profili dedotti in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere tale aggravio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7
Indicano la fattispecie di furto aggravato e il concorso di persone quale titolo della condanna originaria oggetto di impugnazione
Codice penale, art. 99, comma 4
Norma sulla recidiva; nel ricorso si contestava l'applicazione della recidiva a un coimputato, questione ritenuta non pertinente rispetto al ricorrente
Circostanze attenuanti speciali (minore gravità o altri vantaggi). La Corte rileva che nel presente procedimento per Sepe erano state riconosciute circostanze ai sensi di art. 62-bis, quindi alcune deduzioni sul diniego delle attenuanti non erano pertinenti
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma sulla redazione e contenuto dei motivi di cassazione; il ricorso è valutato alla luce della pertinenza dei motivi rispetto all'imputato indicato
Codice di procedura penale, artt. 484, 552, 180, 182
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla nullità del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che i profili evocati riguardassero altri coimputati e dunque non fossero attinenti al ricorrente
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla produzione della requisitoria scritta del Procuratore generale; rilevanza procedurale per la fase di cassazione
Decreto-legge 1/04/2021, n. 44, art. 1
Proroga della disciplina processuale applicabile; citato per giustificare l'uso della requisitoria scritta
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento sul regime di esenzione dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per escludere l'addebito a carico del ricorrente
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere pertinenti all'imputato che propone il ricorso: dedurre vizi riferiti a terzi rende il ricorso inammissibile
- Questioni non sollevate in grado di appello non possono essere utilmente discusse in Cassazione se rilevano la devoluzione del motivo
- L'identificazione certa dell'imputato (es. arresto in flagranza) riduce l'efficacia di censure fondate su dubbi identificativi
- La contestazione dell'applicazione della recidiva deve riguardare direttamente il soggetto che impugna la sentenza; altrimenti è priva di pertinenza
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme aggiuntive (Cassa delle ammende) se non ricorrono le condizioni di esenzione delineate dalla giurisprudenza costituzionale
- In caso di pluralità di imputati, è essenziale articolare con chiarezza quali profili si riferiscono a ciascun imputato e quali rimangono comuni
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