Cassazione Civile, Ordinanza n. 34649/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (autore ed editore)
La controversia
Un autore aveva convenuto in giudizio il cantante-autore di un brano di successo e la società editrice del brano, sostenendo che la parte musicale di una propria composizione fosse stata copiata nel brano altrui. Chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, da liquidarsi equitativamente, oltre alla pubblicazione della sentenza. In primo grado il tribunale, sulla base di una consulenza tecnica, aveva ritenuto che l’opera dell’attore non fosse tutelabile dal diritto d’autore e aveva respinto le domande; la corte d’appello aveva confermato, aderendo a una nuova consulenza e rilevando, tra l’altro, la non proteggibilità del brano per assenza di novità assoluta, creatività, compiutezza espressiva e originalità. Con il ricorso per cassazione l’attore deduceva otto motivi, prevalentemente incentrati su violazioni processuali e sostanziali relative alla valutazione delle consulenze tecniche, all’utilizzabilità del supporto audio prodotto, all’omesso esame di fatti e documenti decisivi, alla prova testimoniale e alla motivazione della sentenza di merito. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine breve. La sospensione del termine per cassazione richiesta nel parallelo giudizio di revocazione opera solo dal provvedimento positivo che la concede e, nel caso concreto, il termine era scaduto prima della notifica del ricorso; il successivo provvedimento collegiale di revoca della sospensione non ha fatto rivivere il termine. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto che la sospensione del termine per impugnare, chiesta nel giudizio di revocazione, produce effetto solo dal provvedimento che la concede e per il periodo in cui resta efficace; nel caso concreto, anche tenendo conto della sospensione intervenuta, il ricorso notificato il 20 novembre 2018 era comunque oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d’appello del 16 aprile 2018. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna delle due controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come parametro di censura sulla valutazione delle prove e delle risultanze tecniche; la Corte non entra nel merito perché dichiara l’inammissibilità per tardività.
Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento di efficacia probatoria al file audio prodotto; la censura resta assorbita dall’inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per lamentare un asserito vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non valuta il merito della doglianza.
Richiamato per sostenere la mancata considerazione di fatti non specificamente contestati; la censura non viene esaminata nel merito.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione dei capitoli di prova testimoniale; la Corte non affronta il profilo sostanziale.
Richiamato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria; la Corte non valuta la fondatezza della censura per l’inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza; la Corte non si pronuncia nel merito delle censure motivazionali.
Indicato quale base del giudizio di revocazione promosso parallelamente alla cassazione; la Corte chiarisce che la mera proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per cassare.
La Corte afferma che il testo vigente esclude la sospensione automatica del termine per cassazione per effetto dell’impugnazione per revocazione; occorre un provvedimento positivo del giudice della revocazione che disponga la sospensione.
Richiamato come modello procedurale per ritenere legittima una decisione sulla sospensione assunta in due fasi, con provvedimento presidenziale inaudita altera parte seguito da delibazione collegiale.
Richiamato quale norma che, per analogia, conferma il modello procedimentale della sospensione nella revocazione.
Richiamato quale ulteriore disposizione che conferma la legittimità di una sospensione disposta con articolazione in due fasi.
La Corte applica il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; nel caso concreto il termine risultava spirato prima della notifica del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sospensione del termine per impugnare collegata alla revocazione non opera automaticamente per la sola proposizione dell’istanza o del ricorso per revocazione: è necessario un provvedimento positivo del giudice della revocazione che disponga espressamente la sospensione.
- Se la sospensione del termine per cassare viene inizialmente concessa e poi revocata, essa produce effetto solo per il periodo in cui è rimasta efficace; la revoca non fa rivivere né arretrare il termine in senso tale da rendere tempestivo un ricorso già proposto oltre il termine breve.
- La legittimità di un procedimento in due fasi sulla sospensione - provvedimento presidenziale inaudita altera parte seguito da decisione collegiale - è compatibile con l’esigenza di una rapida delibazione della questione cautelare.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile a prescindere dalla fondatezza delle censure di merito.
- In presenza di inammissibilità per tardività, le doglianze relative a valutazione delle prove, consulenze tecniche, motivazione della sentenza e omesso esame di fatti o documenti restano assorbite e non vengono scrutinati nel merito.
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