Cassazione Penale, Ordinanza n. 01476/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico, meramente oppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in appello. La Corte ha rilevato che il giudice di merito, nel valutare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la gravità del fatto, la condotta ostruzionistica tenuta all'atto dell'arresto e la commissione di un reato della stessa specie emerso nelle more del giudizio di appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui erano state richieste le attenuanti generiche; la decisione non riguarda la tipicità della fattispecie ma solo il diniego delle attenuanti.
Norma implicita sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può negarle con motivazione sintetica purché riferita agli elementi ritenuti decisivi.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una censura generica, meramente oppositiva o nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- È legittimo il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione faccia riferimento a indici negativi quali la gravità del fatto, la condotta processuale ostruzionistica e la commissione di ulteriori reati della stessa specie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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