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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33937/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione ex art. 612 c.p.c. promossa da due sorelle per ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare risultante da sentenza passata in giudicato, consistente nella chiusura di una luce aperta su un muro comune e nella rimozione di una grondaia realizzata dai coniugi sul medesimo muro. I coniugi propongono opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo in sintesi: che le opposte non sarebbero divenute proprietarie del terreno e del bene comune, con conseguente carenza di titolo esecutivo in loro favore; che non sarebbe stata provata la qualità di eredi delle opposte rispetto ai danti causa indicati nel titolo; che un documento del 1980 proverebbe un accordo transattivo incompatibile con la pretesa esecutiva; che non sarebbero state ammesse prove testimoniali; che il giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 96 c.p.c. La Corte d'appello rigetta l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti ripropongono sei motivi, tutti qualificati come violazione di legge, errori procedurali, travisamento dei fatti, omessa motivazione e, con l'ultimo motivo, contestano la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e chiedono una rimessione alla Consulta per asserita lesione dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara l'intero ricorso inammissibile. Ritiene i primi quattro motivi inammissibili perché mirano a rimettere in discussione accertamenti di merito e questioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, già coperto da giudicato, e perché fatti anteriori alla formazione del titolo potevano essere fatti valere nel giudizio in cui il titolo si è formato, non nell'opposizione all'esecuzione, salvo i casi di inesistenza giuridica del titolo o di revocazione. Il quinto motivo è inammissibile perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata motivata in modo logico e coerente e la questione di legittimità costituzionale è ritenuta priva di specificità e comunque infondata. Il sesto motivo è inammissibile perché privo di autonoma rilevanza, essendo una mera riserva di istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. La Corte condanna i ricorrenti alle spese di legittimità e, rilevata la manifesta infondatezza e reiterazione delle censure, li condanna altresì al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    indica il procedimento esecutivo per l'attuazione di obblighi di fare, posto a base dell'azione esecutiva promossa dalle resistenti.

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, salvo i casi di inesistenza giuridica del titolo o di altri rimedi come la revocazione.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo; la Corte nega che vi sia difetto di titolo esecutivo in favore delle resistenti.

  • art. 475 c.p.c.

    consente la spedizione in forma esecutiva in favore dei successori della parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1, 3 e 5

    i riferimenti ai numeri invocati dai ricorrenti sono ritenuti inconferenti o inidonei a veicolare censure di merito mascherate da violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova della qualità di eredi; la Corte osserva che la qualità era stata desunta dalla documentazione agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le doglianze, ma le censure sono considerate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in relazione al disconoscimento documentale; la Corte esclude la rilevanza delle censure perché attinenti a documenti non spendibili nell'opposizione.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. senza incidere sull'esito, poiché il documento del 1980 è comunque giudicato irrilevante nel giudizio di opposizione.

  • art. 163 c.p.c.

    menzionato nel motivo di ricorso, ma non produce rilievi decisivi, essendo le doglianze inammissibili.

  • art. 167 c.p.c.

    menzionato nel motivo di ricorso senza che ne derivi una valida censura di legittimità.

  • art. 183 c.p.c.

    menzionato nel quarto motivo; la Corte reputa comunque inammissibile il tentativo di introdurre questioni di fatto già coperte dal titolo giudiziale.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte conferma la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo la reiterazione di censure manifestamente infondate e abusive, sicché la sanzione può essere applicata d'ufficio.

  • art. 24 Cost.

    la prospettata questione di legittimità costituzionale è ritenuta priva di specificità e non decisiva, anche alla luce della funzione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.

  • art. 373 c.p.c.

    la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello è priva di autonoma rilevanza nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in combinato con il comma 1 quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale non è consentito rimettere in discussione il merito della decisione o fatti anteriori alla formazione del titolo; restano esperibili, se ne ricorrono i presupposti, soltanto i rimedi propri del processo in cui il titolo si è formato o la revocazione.
  • La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata contro un titolo giudiziale è ammissibile solo se si deducono vizi tali da determinare l'inesistenza giuridica del titolo, non già semplici ragioni di ingiustizia della sentenza o errori valutativi del giudice del merito.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi processuali, si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una riproposizione delle stesse doglianze già respinte dal giudice di merito.
  • La qualità di erede o successore rilevante ai fini della legittimazione esecutiva può essere desunta dagli atti e dai documenti prodotti nel giudizio di merito; una censura che chieda una diversa lettura del materiale istruttorio non è scrutinabile in cassazione.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata quando l'impugnazione reiteri censure manifestamente infondate, prive di autonoma consistenza e abusive rispetto alla funzione del processo, e tale valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali, non per un mero dissenso sul merito.
  • La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, se formulata come semplice riserva e senza autonoma struttura censoria, non integra un motivo di ricorso ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàResponsabilità precontrattuale

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