Cassazione Civile, Ordinanza n. 19508/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza dei geometri in relazione all’iscrizione d’ufficio del professionista per l’anno 2013. Il giudice d’appello aveva ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio e dovuta la contribuzione minima perché l’interessato era iscritto all’albo dei geometri e svolgeva attività ritenuta compatibile con quella professionale tramite la partecipazione, come socio e amministratore, a una società operante in ambiti riconducibili alla professione. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla delegificazione e dei limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa, assumendo che lo statuto non potesse ampliare i criteri legali di iscrizione e di obbligo contributivo; 2) errata interpretazione della disciplina che renderebbe facoltativa l’iscrizione alla Cassa quando il geometra sia già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria, nella specie la gestione artigiani INPS; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo all’effettivo svolgimento di attività di geometra; 4) omesso esame del fatto decisivo che nessun compenso sarebbe stato percepito per l’attività svolta in favore della società; la censura richiama inoltre il tema dell’irrilevanza del mero svolgimento occasionale dell’attività e contesta l’applicazione del precedente evocato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente per connessione, i motivi che contestavano la legittimità dell’iscrizione d’ufficio e l’insorgenza dell’obbligo contributivo. La decisione si fonda sul principio, già affermato in precedenti conformi, secondo cui per la Cassa dei geometri l’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima deriva dalla sola iscrizione all’albo professionale; non rilevano la occasionalità dell’esercizio, la mancata produzione di reddito né, di per sé, la presenza di altra iscrizione previdenziale INPS. L’eventuale esenzione o deroga agli obblighi verso la Cassa può operare solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa regolamentare della Cassa stessa. La Corte aggiunge che l’attribuzione di rilievo al mancato adempimento degli oneri documentali e dichiarativi imposti dalla disciplina della Cassa non integra violazione dell’art. 2697 c.c., ma applicazione della regolamentazione statutaria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso.
È richiamato dal ricorrente quale norma che, secondo la sua lettura, avrebbe delimitato i poteri regolamentari della Cassa e la disciplina dell’iscrizione obbligatoria.
d.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 ss.
È richiamato a sostegno della tesi sui limiti della delegificazione e dell’autonomia normativa delle Casse professionali.
art. 5 Statuto CIPAG
La Corte d’appello lo aveva ritenuto legittimo e idoneo a fondare l’iscrizione d’ufficio e l’obbligo contributivo del professionista.
art. 1 d.l. n. 103 del 1996
È richiamato nel motivo connesso all’omesso esame di fatti relativi alla percezione di compensi professionali.
La Corte afferma che non vi è violazione dell’onere della prova, perché il rilievo del mancato adempimento degli oneri imposti dalla disciplina della Cassa discende direttamente dalla normativa statutaria e regolamentare.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per la Cassa di previdenza dei geometri, l’iscrizione all’albo professionale è di per sé condizione sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, salvo le specifiche deroghe previste dalla normativa regolamentare dell’ente.
- Ai fini dell’obbligo contributivo previdenziale di categoria non assumono rilievo, di per sé, la natura occasionale dell’attività professionale, la mancata produzione di reddito o la contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, se la disciplina della Cassa prevede comunque l’iscrizione e non ricorre una causa di esclusione regolamentare.
- L’autonomia regolamentare della Cassa professionale può integrare e specificare le condizioni di esenzione o di deroga agli obblighi contributivi, purché entro i limiti consentiti dalla legge di settore.
- L’omesso adempimento degli oneri dichiarativi e documentali imposti dalla disciplina della Cassa può essere valorizzato ai fini dell’accertamento dell’obbligo contributivo senza violare l’art. 2697 c.c., quando la conseguenza discende dalla normativa applicabile e non da una indebita inversione dell’onere della prova.
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