Cassazione Penale, Sentenza n. 26615/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna in primo e secondo grado per un furto di gas metano, realizzato mediante un allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione, per un quantitativo complessivo indicato in sentenza. La Corte di appello aveva confermato la condanna ritenendo il fatto integrato nella forma aggravata per violenza sulle cose, mezzo fraudolento e sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio. Nel ricorso per cassazione la difesa ha proposto tre censure: 1) violazione degli artt. 516 c.p.p. e 625, n. 7, c.p., deducendo che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio non fosse stata contestata in modo specifico nel capo d'imputazione e che la contestazione suppletiva fosse tardiva; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso la particolare tenuità del fatto solo sulla base della cornice edittale del furto aggravato, senza una valutazione concreta dell'offesa; 3) violazione dell'art. 62, n. 4, c.p., per avere negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità senza una effettiva stima del valore del gas sottratto e del pregiudizio subito dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio era già desumibile in fatto dall'originaria imputazione, che descriveva la sottrazione di gas mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, sicché la successiva precisazione del pubblico ministero non ha modificato il perimetro dell'accusa. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché l'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la pena minima edittale supera i due anni di reclusione, come nel furto aggravato contestato ai sensi dell'art. 625, comma 2, c.p. Ha infine respinto il terzo motivo, reputando congrua la motivazione di merito che aveva escluso il danno patrimoniale di speciale tenuità valorizzando la durata della captazione abusiva per circa quattro mesi e il fatto che l'allaccio alimentasse l'intera abitazione.
Norme richiamate
richiamato quale norma base del delitto di furto, poi qualificato nella forma aggravata contestata in sentenza
richiamato come aggravante per l'uso di violenza sulle cose
ritenuto configurabile quando la sottrazione ha ad oggetto un bene destinato a pubblico servizio; la sua indicazione può essere desumibile in fatto dalla descrizione della condotta
richiamato dalla difesa per contestare la tardività/legittimità della contestazione suppletiva dell'aggravante
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso
esclusa l'applicabilità perché il reato contestato presenta una pena minima edittale superiore a due anni di reclusione
richiamato dalla difesa quale parametro della valutazione concreta della particolare tenuità dell'offesa
attenuante negata perché il danno patrimoniale non è stato ritenuto pressoché irrilevante
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato nel ragionamento sul regime di procedibilità del furto in relazione alla querela
richiamato con riferimento al dovere del giudice di rilevare immediatamente la mancanza della condizione di procedibilità
richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso
indicato come fonte della cornice edittale del furto aggravato, rilevante per escludere l'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la circostanza aggravante relativa alla cosa destinata a pubblico servizio può risultare già adeguatamente contestata "in fatto" quando la descrizione del mezzo di esecuzione renda immediatamente riconoscibile la natura del bene sottratto, senza necessità di una formula autonoma ulteriormente dettagliata.
- La successiva contestazione formale di un'aggravante non incide sulla validità dell'accusa se non amplia il fatto addebitato ma si limita a esplicitare un profilo già ricompreso nella descrizione originaria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la cornice edittale del reato contestato presenta un minimo superiore al limite previsto dalla norma.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrilevante; la valutazione deve essere concreta e basata sulle modalità del fatto, sulla durata della condotta e sull'effettiva entità del danno.
- In sede di legittimità, la motivazione che esclude la speciale tenuità del danno o dell'offesa è censurabile solo se manca di coerenza logica o di adeguato supporto fattuale, non quando valorizza elementi significativi come la protrazione dell'illecito e l'utilità economica derivante dalla sottrazione.
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