Cassazione Penale, Ordinanza n. 34222/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che lo aveva condannato per guida senza patente ai sensi dell’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 e per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 336 c.p., con applicazione della recidiva. Il primo motivo contestava la condanna per guida senza patente, ma tale questione non era stata proposta con l’atto di appello, che riguardava soltanto la condanna per il delitto di cui all’art. 336 c.p. e l’applicazione della recidiva; in ogni caso, le censure formulate in cassazione erano generiche. Il secondo motivo, relativo alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale, riproponeva doglianze già motivatamente disattese dalla Corte territoriale ed era comunque manifestamente infondato: la motivazione d’appello aveva spiegato che la condotta minatoria era diretta a coartare la volontà del pubblico ufficiale mentre redigeva il verbale per la violazione stradale, dopo aver constatato la guida senza patente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alla cognizione della Corte perché proponeva una questione non dedotta in appello e, comunque, generico. Il secondo motivo è stato giudicato generico, in quanto reiterativo di censure già respinte con adeguata motivazione, e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva illustrato la finalizzazione della minaccia alla coartazione del pubblico ufficiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
il primo motivo di ricorso (sulla condanna per guida senza patente) deduce vizi non dedotti con l'atto di appello (cfr. atto di appello, che contestava solo la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. e l'applicazione della recidiva) e risulta dunque sottratto alla cognizione di questa Corte; in ogni caso, le censure espresse nel ricorso per cassazione risultano inammissibili, poiché del tutto generiche;
La contestazione della condanna per guida senza patente non può essere esaminata in cassazione se il relativo vizio non è stato dedotto con l’atto di appello; le censure formulate sul punto sono inoltre inammissibili se generiche.
la Corte territoriale esplicita in modo adeguato le ragioni per cui la condotta minatoria tenuta dal ricorrente era funzionalmente e teleologicamente diretta a coartare la volontà del pubblico ufficiale che stava procedendo alla redazione di un verbale per violazione del codice della strada, avendo constatato una condotta di guida senza patente (sentenza impugnata, pag. 3-4);
La condotta minatoria integra la finalità di coartazione rilevante per la resistenza a pubblico ufficiale quando è diretta a condizionare la volontà del pubblico ufficiale nello svolgimento dell’attività di redazione del verbale.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può esaminare censure che non siano state dedotte con l’atto di appello; la loro riproposizione per la prima volta in cassazione è sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
- Sono inammissibili le censure formulate in modo generico o che si limitino a riproporre doglianze già motivatamente disattese dal giudice d’appello.
- La condotta minatoria è funzionalmente diretta a coartare il pubblico ufficiale, ai fini dell’art. 336 c.p., quando mira a condizionarne la volontà nello svolgimento delle sue funzioni.
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