Cassazione Civile, Ordinanza n. 02023/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento definito in primo grado con ordinanza resa nelle forme dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con cui il giudice aveva condannato il cliente a corrispondere al difensore il compenso per prestazioni di assistenza legale rese in suo favore. Il cliente proponeva impugnazione, ma la Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame. In cassazione il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, 38, 50, 156 e 161 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 101 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per la trasformazione del rito e per l'integrazione degli atti. La parte intimata non svolgeva difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 riguardi il giudizio di primo grado e non il grado di appello; poiché il primo grado si era svolto nelle forme dell'art. 14 del medesimo decreto, il provvedimento conclusivo non era appellabile, ma avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione. È stata quindi confermata la correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011
Regola il rito applicabile al procedimento di primo grado per la liquidazione dei compensi professionali; dal suo utilizzo deriva che il provvedimento conclusivo non era appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 4 del D. Lgs. n. 150 del 2011
Si riferisce al giudizio di primo grado e non trova applicazione nel grado di appello.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di conversione del rito e integrazione degli atti; non accolto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di conversione del rito e integrazione degli atti; non accolto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di sanatoria/integrazione degli atti; non accolto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di sanatoria/integrazione degli atti; non accolto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale a tutela del diritto di difesa; non ritenuto violato.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in tema di contraddittorio; non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro rispetto al quale è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il primo grado si è svolto in un rito speciale che prevede un determinato mezzo di impugnazione, l'impugnazione proposta con rimedio diverso da quello previsto dalla legge è inammissibile.
- La disciplina della conversione del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera per il giudizio di primo grado e non può essere invocata in appello per sanare l'erronea scelta del mezzo di gravame.
- Il principio per cui la proposizione del gravame davanti a un giudice incompetente impedisce la decadenza non si applica quando non sia stato utilizzato il rimedio previsto dall'ordinamento, ma un rimedio diverso da quello consentito.
- Nei giudizi di cassazione definiti con declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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