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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36361/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'erario. L'istanza era stata dichiarata inammissibile e l'opposizione rigettata dalla Corte d'appello, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase processuale, con conseguente perdita del potere di liquidare dopo la definizione del procedimento. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione di tale norma, sostenendo che la disposizione non introduce alcuna preclusione o decadenza per l'istanza presentata dopo la chiusura della causa e che la lettura adottata dal giudice di merito contrasta con l'interpretazione della norma e con esigenze di economia processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato l'ordinanza impugnata perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede una decadenza a carico del difensore che depositi l'istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale, né impedisce al giudice di provvedere sulla domanda dopo aver deciso il merito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La norma ha finalità acceleratoria e raccomanda la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento che chiude la fase, ma non introduce una decadenza né priva il giudice del potere di liquidare l'istanza presentata successivamente.

  • art. 1, comma 783, L. n. 208/2015

    È richiamato come norma modificativa dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002.

  • L. n. 89/2001

    È la legge sul c.d. equo indennizzo/Pinto nell'ambito della quale era stata resa la prestazione difensiva.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, la previsione della contestualità del decreto di pagamento rispetto al provvedimento che chiude la fase processuale ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria.
  • L'istanza di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è soggetta a decadenza per il solo fatto di essere depositata dopo la definizione del procedimento o della fase cui si riferisce.
  • Il giudice conserva il potere di provvedere sulla domanda di liquidazione anche dopo aver pronunciato sul merito, se la legge non prevede espressamente una preclusione temporale.
  • L'interpretazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato deve evitare letture eccessivamente formalistiche che sacrificano inutilmente il diritto del difensore al compenso e l'economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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