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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02498/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune di Avellino nei confronti della società autostradale, per l'occupazione di aree comunali da parte di cavalcavia autostradali sovrastanti una strada comunale, per le annualità 2013-2018. La società destinataria dell'accertamento aveva contestato l'imposizione sostenendo, in sintesi, che le aree erano state espropriate a suo favore e che comunque l'occupazione sarebbe stata riferibile allo Stato, con conseguente esenzione ex d.lgs. n. 507/1993. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e respinto l'appello della riscossione, ritenendo che si trattasse di bene demaniale in concessione statuale e quindi sottratto al potere impositivo comunale. In Cassazione la società concessionaria della riscossione ha proposto sette motivi, denunciando: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla individuazione del bene effettivamente occupato; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova; omessa pronuncia sull'applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993; violazione di legge in relazione a tali norme per la tassabilità dell'occupazione a mezzo di concessione; ulteriore vizio di motivazione apparente; violazione dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sull'esenzione. La società autostradale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione e richiamando il fatto che la realizzazione dell'autostrada fosse stata stabilita dallo Stato per finalità pubbliche.

La decisione

La Corte ha respinto i primi, secondo, terzo e sesto motivi del ricorso principale, ritenendo insussistenti sia la motivazione apparente sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi non espressamente esaminati. Ha invece accolto il quinto e il settimo motivo, affermando che, ai fini TOSAP, l'occupazione di suolo pubblico mediante viadotto autostradale sopraelevato è imponibile quando comporti una sottrazione o limitazione dell'uso pubblico del suolo, anche se l'opera sia di proprietà demaniale statale e sia gestita in concessione. L'esenzione ex art. 49, lett. a, d.lgs. n. 507/1993 non spetta perché non si tratta di occupazione effettuata direttamente dallo Stato, ma dal concessionario che gestisce e sfrutta economicamente l'opera nel periodo concessorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si configura solo se il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione, non quando si contesti la correttezza del ragionamento decisorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all'onere della prova sulla natura e destinazione delle aree occupate; la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 38 d.lgs. n. 507/1993

    Il presupposto TOSAP è l'occupazione, anche di fatto, di spazi o aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, con effettiva sottrazione all'uso pubblico; rileva il fatto dell'occupazione, anche senza concessione o autorizzazione comunale.

  • art. 39 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato come norma che presuppone l'autorizzazione/concessione per l'occupazione, ma la tassabilità sussiste anche in difetto di essa se ricorrono i presupposti di fatto.

  • art. 49, lett. a, d.lgs. n. 507/1993

    L'esenzione opera solo quando l'occupazione sia effettuata direttamente dallo Stato; non si estende al concessionario che realizza e gestisce l'opera pubblica in regime di concessione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini del vizio di motivazione apparente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 143 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato per descrivere il ruolo del concessionario come esecutore della progettazione, realizzazione e gestione economica dell'opera pubblica.

  • art. 822 c.c.

    L'eventuale appartenenza dell'infrastruttura al demanio statale è ritenuta non decisiva ai fini della tassazione dell'occupazione del suolo pubblico.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato a fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria evocata quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo è integrato dall'occupazione di fatto di spazi o aree pubbliche o appartenenti al demanio/patrimonio indisponibile dell'ente, quando essa comporti una concreta sottrazione o limitazione dell'uso pubblico, a prescindere dall'esistenza di un formale titolo autorizzatorio.
  • L'esenzione prevista per l'occupazione effettuata dallo Stato non si estende automaticamente al concessionario che realizza e gestisce un'opera pubblica in regime di concessione, poiché in tal caso l'occupazione è imputabile al concessionario che ne trae la gestione funzionale ed economica.
  • La deduzione di motivazione apparente è accoglibile solo se la sentenza, pur testualmente presente, non renda percepibile il percorso logico-giuridico decisorio; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia ritenuta errata o sintetica.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta di pronunciare su una domanda o eccezione, mentre non sussiste se la censura riguarda la correttezza delle ragioni poste a base della decisione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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