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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27029/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La correntista aveva convenuto la banca chiedendo la restituzione di addebiti ritenuti indebiti sul conto corrente. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 206/20 del 25 giugno 2020, aveva condannato la banca a pagare € 62.783,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 998/2022 del 24 marzo 2022, aveva accolto integralmente l’appello della banca e respinto le domande, ritenendo non assolto l’onere probatorio della correntista per l’incompletezza della documentazione e l’impossibilità di fondare una ricostruzione attendibile del rapporto sulla consulenza tecnica d’ufficio. La correntista ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 119 TUB, 210 e 194 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’omessa ottemperanza della banca all’ordine di esibizione del contratto e della documentazione bancaria, la documentazione comunque prodotta e la ricostruzione del conto effettuata dal CTU per gran parte del periodo controverso. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., censurando la mancata considerazione dell’esito della CTU, dei criteri di calcolo adottati e della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha ribadito che la ricostruibilità del conto, l’idoneità della documentazione disponibile e l’attendibilità delle conclusioni del CTU sono valutazioni riservate al giudice di merito, purché motivate in modo conforme al minimo costituzionale. Le censure non denunciavano una corretta violazione delle regole sull’onere della prova: l’art. 2697 c.c. è violato quando l’onere viene posto a carico della parte diversa da quella gravata, non quando si contesta l’apprezzamento circa l’assolvimento dell’onere. Né era stata indicata una violazione pertinente degli artt. 115 e 116 c.p.c.: le doglianze miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e della CTU, senza dedurre un vizio motivazionale ammissibile nei limiti dell’art. 360 c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla banca le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Non può ritenersi, infatti, neppure ammissibilmente dedotta la violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 2697 c.c., dal momento che tale violazione si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma e non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere – come è esattamente dedotto nel caso ora in esame - poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei limiti in cui l’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c. ne ammette il sindacato.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo difforme dalla legge; non ricorre per il solo fatto che abbia valutato erroneamente l’esito delle prove o ritenuto assolto l’onere dalla parte gravata. Quest’ultima contestazione riguarda l’apprezzamento probatorio e può essere sottoposta al giudizio di legittimità solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con la quale si deduca che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove acquisite d’iniziativa fuori dai poteri officiosi; non consente invece di contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente proposte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

    L’art. 116 c.p.c. è violato se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o la valuta secondo un criterio difforme da quello legalmente prescritto. La mera contestazione del modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento non integra tale violazione e può rilevare solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Si deve, quindi, ribadire che sia la possibilità di procedere ad una ricostruzione attendibile dell’andamento del conto corrente sia la concreta applicabilità dei criteri dettati da questa Corte per operare la ricostruzione di tale andamento sia, infine, la valutazione dell’attendibilità degli esiti dello stesso tentativo di ricostruzione operato dal consulente nominato dal giudice di merito risultano rimessi alla insindacabile – purché assistita da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità- valutazione del medesimo giudice di merito.

    La valutazione di merito sulla possibilità di ricostruire il conto sulla base della documentazione disponibile e sull’attendibilità della consulenza è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione che superi il minimo costituzionale; il controllo resta circoscritto ai vizi ammessi dall’art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo verifica dell’effettiva debenza.

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione relative a un conto corrente bancario, il correntista deve fornire la documentazione idonea a ricostruire l’andamento del rapporto: ciò può avvenire mediante gli estratti conto integrali oppure mediante altri documenti rappresentativi delle movimentazioni, se sufficienti a consentire una ricostruzione attendibile.
  • In presenza di lacune documentali, il giudice deve valutare concretamente se numero ed estensione temporale delle lacune consentano una ricostruzione non meramente ipotetica del conto; la consulenza tecnica può concorrere alla ricostruzione, ma l’attendibilità del risultato resta oggetto di valutazione del giudice di merito.
  • La decisione sulla possibilità di ricostruire il rapporto bancario e sull’attendibilità dei risultati della consulenza tecnica è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se assistita da motivazione che superi il minimo costituzionale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. attiene alla ripartizione dell’onere probatorio, non all’asserito errore del giudice nel valutare le prove e nel ritenere che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova ponderazione delle prove: occorre allegare, rispettivamente, l’uso di prove acquisite fuori dai poteri officiosi oppure l’attribuzione alla prova di un valore o criterio di valutazione difforme da quello legale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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