Cassazione Civile, Ordinanza n. 22357/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di pagamento con cui l’Ufficio ha recuperato, per gli anni 2007-2011, euro 56.983,50 a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica, oltre sanzioni, ritenendo che la società avesse considerato in un unico contatore sia l’energia direttamente consumata sia quella ceduta a terzi nell’ambito di un contratto di service con una società collegata, così superando indebitamente la soglia di esenzione di 200.000 kWh. La CTR ha accolto l’appello della contribuente, disapplicando la disciplina interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e ritenendo non dovute addizionali e sanzioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992 e 101 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un tema nuovo, perché l’eccezione di incompatibilità con il diritto unionale era stata introdotta solo con memoria illustrativa tardiva; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 6 d.l. 511/1988, dell’art. 5 d.lgs. 26/2007 e dell’art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, contestando che le addizionali provinciali dovessero essere disapplicate per difetto di finalità specifiche e sostenendo che esse costituirebbero solo un inasprimento dell’accisa armonizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi: la CTR non aveva accolto un motivo nuovo della contribuente, ma aveva rilevato d’ufficio l’incompatibilità della disciplina interna con il diritto unionale, applicando il principio di effettività e il dovere del giudice di disapplicare la norma nazionale contrastante. Ha inoltre respinto il secondo motivo, confermando l’orientamento consolidato secondo cui le addizionali provinciali sull’energia elettrica, in quanto imposizioni indirette aggiuntive alle accise armonizzate, devono perseguire finalità specifiche ai sensi della direttiva 2008/118/CE; poiché la normativa interna era fondata su una mera esigenza di bilancio degli enti locali, essa va disapplicata e le addizionali non sono dovute. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese e ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale dedotto con il primo motivo; la Corte ha escluso la violazione denunciata perché la CTR aveva rilevato d’ufficio la questione di diritto unionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la CTR si era conformata al principio di diritto unionale e alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dall’Agenzia a sostegno del divieto di introduzione di un tema nuovo; la Corte ha escluso che fosse stato violato, poiché la CTR ha esercitato il potere/dovere di rilevare d’ufficio la incompatibilità con il diritto UE.
Invocato per dedurre lesione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse accoglimento di un motivo nuovo, ma applicazione officiosa del diritto unionale.
Richiamato nel motivo per contestare la tardività della memoria della contribuente; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione, essendo stata la decisione fondata sul rilievo officioso della norma unionale.
Norma interna che prevedeva l’addizionale provinciale sull’energia elettrica; è stata disapplicata perché contrastante con la direttiva 2008/118/CE, mancando finalità specifiche.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle accise; la Corte ha confermato la disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto UE.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Disposizione interpretata nel senso che le imposizioni indirette aggiuntive alle accise armonizzate sono ammesse solo se perseguono una o più finalità specifiche; una mera finalità di bilancio non è sufficiente.
art. 10 del Trattato CE
Richiamato dalla CTR quale fondamento del principio di effettività e dell’obbligo di applicare il diritto comunitario nella sua interezza, anche d’ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudice può e deve rilevare d’ufficio il contrasto tra norma interna e diritto dell’Unione, disapplicando la disciplina nazionale incompatibile anche in mancanza di una specifica eccezione di parte, purché il rapporto non sia definitivamente esaurito.
- Le addizionali provinciali sull’energia elettrica, in quanto prelievi indiretti aggiuntivi rispetto alle accise armonizzate, sono compatibili con la direttiva 2008/118/CE solo se perseguono una o più finalità specifiche; una finalità meramente di bilancio non integra il requisito richiesto dal diritto unionale.
- Quando la questione sollevata in cassazione non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è infondato perché non attacca la decisone nella sua effettiva giustificazione giuridica.
- La disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto UE comporta la non debenza dell’imposta e, ove dipendente dall’atto impositivo annullato, anche delle sanzioni irrogate.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato al momento della proposizione del ricorso, la soccombenza della parte pubblica comporta la condanna alle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato.
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