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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09826/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un socio di cooperativa edilizia, assegnatario provvisorio di un appartamento con relative pertinenze, aveva agito per far accertare l'usucapione del bene, sostenendo di averlo posseduto uti dominus per un lungo periodo e di avere anche sostenuto spese per lavori sull'immobile. La società che aveva acquistato i diritti sull'immobile nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa si era costituita resistendo alla domanda e proponendo riconvenzionale per il rilascio dell'alloggio e per un'indennità da occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale. In appello, a seguito del fallimento della società, la curatela era subentrata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'usucapione ma aveva ridotto la decorrenza dell'indennizzo al momento dell'intimazione stragiudiziale di rilascio. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sul possesso e sull'interversione, nonché vizio motivazionale, per avere la Corte escluso l'usucapione e ritenuto che i pagamenti per lavori non integrassero interversione del possesso; 2) violazione delle norme processuali sulla domanda, per avere ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di indennizzo nonostante l'asserita genericità e l'asserita errata individuazione della decorrenza; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della disciplina della liquidazione, per avere la Corte liquidato l'indennità in via equitativa e sulla base di una quantificazione ritenuta non contestata; 4) violazione della disciplina fallimentare sulla compensazione, per avere negato la compensabilità tra somme versate per l'alloggio e indennità per occupazione abusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e inammissibile la doglianza che mirava solo a una rivalutazione delle prove; ha poi ritenuto infondato il motivo sull'usucapione, affermando che, in tema di edilizia economica e popolare, il socio assegnatario provvisorio è mera detentore fino alla stipula del mutuo individuale e del contratto traslativo, sicché i pagamenti per lavori e le attività manutentive non bastano a integrare interversione del possesso. Quanto alla domanda di indennizzo, la Corte ha escluso la nullità per genericità della domanda, osservando che il petitum era comunque identificabile rispetto alla dedotta occupazione sine titulo e che la decorrenza iniziale costituiva profilo di quantificazione rimesso al giudice; ha ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione equitativa perché volta a contestare un giudizio di fatto e priva di specifica deduzione di vizi logici o di diritto; ha infine escluso la compensazione, rilevando che i contrapposti rapporti di dare-avere avevano fonte autonoma e distinta, non essendo configurabile compensazione impropria in difetto di unico rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure motivazionali, dichiarando inammissibile il vizio ex n. 5 in presenza di doppia conforme e inammissibili le doglianze che richiedono una rivalutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Il motivo viene richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte esclude la sussistenza di una motivazione apparente o giuridicamente viziata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ultimo comma; commi 4 e 5

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione limitatamente al vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando le decisioni di merito si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la disciplina del possesso; la Corte afferma che l'assegnatario provvisorio non è possessore ma detentore fino alla fase traslativa.

  • art. 1141 c.c.

    L'interversione del possesso richiede un atto di opposizione del detentore nei confronti del possessore; non basta il compimento di spese o attività manutentive non inequivocamente oppositive.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario un possesso utile; nel caso di specie mancava un possesso ad usucapionem prima del trasferimento della proprietà.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato in relazione all'interversione del possesso; la Corte esclude che gli atti allegati dal ricorrente integrassero il mutamento del titolo della detenzione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può consistere in una generica richiesta di riesame della valutazione delle prove, essendo necessaria la deduzione di specifiche ipotesi di uso illegittimo delle prove legali o di prove non dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione o omessa pronuncia nella qualificazione e trattazione della domanda riconvenzionale di indennizzo.

  • art. 163 c.p.c.

    La nullità della citazione per indeterminatezza del petitum sussiste solo quando la domanda sia davvero incerta al punto da precludere la difesa del convenuto.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità dell'atto introduttivo per incertezza della domanda non ricorre se il convenuto può comprendere agevolmente il contenuto della pretesa e difendersi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la contestazione della quantificazione non può trasformarsi in doglianza di merito sulla valutazione del materiale probatorio, se la censura mira solo a sostituire una diversa stima del danno.

  • art. 45 l. 69/2009

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime temporale del processo, senza che la Corte ne ricavi un esito favorevole alla censura.

  • art. 58 l. 69/2009

    Citato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al regime applicabile alle norme processuali.

  • art. 56 r.d. 267/1942

    Richiamato nel motivo sulla compensazione; la Corte non ne afferma la diretta operatività, ma esclude in fatto e in diritto la compensazione tra rapporti autonomi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado sui fatti decisivi e la censura miri in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta come mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l'uso di prove legali in modo scorretto o l'attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno.
  • In tema di edilizia economica e popolare e assegnazione provvisoria dell'alloggio, il socio assegnatario è detentore fino alla stipula del contratto traslativo e al perfezionamento della fase acquisitiva; prima di tale momento non vi è possesso utile ad usucapire.
  • L'interversione del possesso richiede un atto inequivoco di opposizione del detentore al possessore; non sono sufficienti pagamenti per lavori, manutenzioni o altre attività compatibili con la mera detenzione.
  • La domanda di indennizzo per occupazione sine titulo è sufficientemente determinata quando il bene, l'utilizzazione senza titolo e il pregiudizio dedotto consentano al convenuto di comprendere la pretesa e di difendersi; la specificazione della decorrenza può attinere alla quantificazione rimessa al giudice.
  • La liquidazione equitativa dell'indennità o del danno, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sulla misura adottata.
  • La compensazione impropria è configurabile solo se i contrapposti crediti derivano da un unico rapporto; in presenza di rapporti autonomi e distinti, il giudice non può procedere d'ufficio ad alcuna compensazione contabile sostanziale.
  • La nullità della citazione per indeterminatezza del petitum ricorre solo quando la pretesa sia oggettivamente incomprensibile o impedisca la difesa della controparte.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniCompensazioneLiquidazione giudiziale
RamiDiritti realiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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