Cassazione Penale, Sentenza n. 27119/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'internato impugnava in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il suo appello contro la proroga, per un anno, della misura di sicurezza della casa di lavoro. La difesa contestava: 1) la violazione delle norme sulla pericolosità sociale e sulla durata/proroga delle misure di sicurezza, sostenendo che il giudice avesse confuso pericolosità storica e attuale, valorizzando fatti molto risalenti, la lunga latitanza, la gravità dei reati e la posizione apicale in un sodalizio mafioso, senza considerare l'età avanzata e la grave malattia; 2) un vizio di motivazione, ritenuta apparente e meramente per relationem, perché il Tribunale avrebbe recepito atti esterni senza vaglio critico e senza rispondere alle deduzioni difensive; 3) la violazione del principio di personalità, per avere desunto la pericolosità anche da condotte di figli e familiari; 4) la mancata valutazione dell'incompatibilità tra casa di lavoro e condizioni di salute, dato che l'internato aveva riportato un'ischemia cerebrale con postumi invalidanti ed era stato dichiarato permanentemente inabile al lavoro; 5) l'omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi, con mancata CTU medico-legale e mancata acquisizione della cartella clinica; 6) la violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione, per non avere valutato misure meno afflittive come la libertà vigilata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la pericolosità sociale rilevante ai fini della proroga di una misura di sicurezza deve essere apprezzata in modo complessivo e attuale, sulla base della personalità, della capacità criminale, della condotta antecedente e successiva al reato e di ogni elemento concreto utile al giudizio prognostico. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente fondato il giudizio su una pluralità di indici recenti e convergenti: il percorso criminale dell'internato, le condanne anche per associazione mafiosa, il ruolo direttivo storico, precedenti accertamenti di pericolosità, la perdurante operatività del sodalizio, l'assenza di dissociazione, i legami con il gruppo e la condotta intramuraria recente, inclusa un'aggressione a un operatore penitenziario. La Corte ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia l'indebita valorizzazione di condotte altrui, poiché i riferimenti ai familiari erano solo elementi del contesto relazionale. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alle condizioni di salute, affermando che l'inabilità al lavoro non determina automaticamente l'incompatibilità con la casa di lavoro, dovendosi piuttosto conformare il programma trattamentale alle residue capacità e alle prescrizioni sanitarie. Infine, ha ritenuto implicitamente esclusa l'adeguatezza di misure meno afflittive, come la libertà vigilata, per l'elevata pericolosità accertata.
Norme richiamate
Definisce la pericolosità sociale come probabilità di commissione di nuovi reati, da valutare in modo complessivo e attuale.
Richiamato dalla difesa tra le norme sulle misure di sicurezza prorogate; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Richiamato dalla difesa tra le norme sulle misure di sicurezza prorogate; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Richiamato dalla difesa tra le norme sulle misure di sicurezza; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Utilizzato come parametro per la valutazione complessiva della personalità e della capacità criminale ai fini del giudizio di pericolosità.
Richiamato per descrivere le pregresse condanne dell'internato e il suo ruolo nel sodalizio mafioso.
Indica il regime differenziato in cui l'internato era ristretto e richiamato anche in relazione alla proroga del regime ministeriale.
Richiamato con riferimento alla sorveglianza particolare applicata a seguito di condotta disciplinare intramuraria.
Richiamato dalla difesa e nel contesto dei poteri del giudice di sorveglianza e dell'istruttoria officiosa.
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa in tema di finalità rieducativa, proporzionalità e individualizzazione della misura; la Corte non ne accoglie la lettura come incompatibilità automatica della casa di lavoro con l'inabilità al lavoro.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della tutela della salute dell'internato; la Corte ritiene che la salute vada considerata nella modulazione del trattamento, non come automatica incompatibilità della misura.
Richiamato dalla difesa nel quadro della disciplina dell'ordinamento penitenziario e della funzione trattamentale della casa di lavoro.
Richiamato dalla difesa nel quadro della disciplina dell'ordinamento penitenziario e della funzione trattamentale della casa di lavoro.
art. 3 CEDU
Richiamato dalla difesa; nel testo non emerge un'autonoma valutazione della Corte su questo parametro.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla difesa; nel testo non emerge un'autonoma valutazione della Corte su questo parametro.
Richiamato dalla difesa per i poteri istruttori officiosi nel procedimento di sorveglianza.
Richiamato dalla difesa per i poteri istruttori officiosi nel procedimento di sorveglianza.
Richiamato dalla difesa per i poteri istruttori officiosi nel procedimento di sorveglianza.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
Massime di principio
- La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione o proroga di una misura di sicurezza non può essere desunta solo dalla gravità dei fatti di reato o dalla risalenza delle condanne, ma richiede una valutazione complessiva e attuale della personalità, della capacità criminale, della condotta successiva al reato e di ogni elemento concreto idoneo a fondare il giudizio prognostico di recidiva.
- È legittima una motivazione che richiami atti esterni, informative e relazioni, purché il giudice li selezioni, li coordini e li utilizzi come base per una valutazione autonoma; non vi è vizio di motivazione apparente quando l'ordinanza spieghi perché quegli elementi siano sintomatici della persistenza della pericolosità.
- La pericolosità sociale deve essere riferita alla persona dell'internato; tuttavia, i dati relativi ai familiari o al contesto ambientale possono essere considerati come indici indiretti del permanere di collegamenti con il sodalizio o dell'ambiente nel quale l'interessato potrebbe reinserirsi, senza trasformarsi in un addebito per fatto altrui.
- L'inabilità al lavoro non determina automaticamente l'incompatibilità con la casa di lavoro: la misura conserva una funzione trattamentale e rieducativa e l'eventuale attività lavorativa va concretamente adattata alle condizioni fisiche e sanitarie dell'interessato, potendo l'amministrazione conformare il programma trattamentale alle residue capacità.
- Nel procedimento di sorveglianza, i poteri istruttori officiosi devono essere esercitati su fatti potenzialmente decisivi; non possono essere sollecitati in modo meramente esplorativo quando la prospettazione difensiva non indichi una concreta incidenza della patologia sull'esecuzione della misura ma solo sull'idoneità a svolgere lavoro.
- La richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva è infondata quando il giudice abbia già accertato una pericolosità elevata e attuale sulla base di elementi plurimi e recenti; in tal caso, la diversa misura si risolve in una mera rivalutazione del merito non sindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26970/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27071/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →