Cassazione Civile, Ordinanza n. 11731/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una titolare di impresa individuale di autotrasporti per il pagamento di corrispettivi maturati nei rapporti di autotrasporto intercorsi con una società. La società propose opposizione e il Tribunale la rigettò, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del d.l. n. 82/1993 per i contratti di autotrasporto soggetti a tariffe a forcella stipulati dopo l'entrata in vigore della norma. La Corte d'appello riformò, accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo invece che tra le parti vi fosse un unico rapporto iniziato almeno nel 1991 e che, perciò, si applicasse la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c., con conseguente integrale prescrizione del credito. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. n. 82/1993, della L. n. 298/1974, dell'art. 2951 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un unico contratto antecedente al 29.3.1993 ma una pluralità di distinti rapporti di trasporto, tutti riferiti al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, e che il giudice d'appello avesse erroneamente valorizzato la documentazione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte inammissibile: ha osservato che la censura ex art. 115 c.p.c. celava in realtà una critica all'apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito, e ha confermato il principio secondo cui il regime derogatorio dell'art. 2 d.l. n. 82/1993, che eleva a cinque anni la prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella, si applica soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto, restando per i contratti anteriori applicabile l'art. 2951 c.c. Poiché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'esistenza di un unico rapporto iniziato almeno nel 1991, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi di diritto richiamati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la previsione che eleva a cinque anni la prescrizione dei diritti nascenti da contratti di autotrasporto soggetti a tariffe a forcella opera solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ed è di stretta interpretazione; la sospensione della prescrizione prevista dalla norma segue il medesimo limite temporale
richiamata come disciplina delle tariffe a forcella dei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi
resta applicabile ai contratti di trasporto anteriori al d.l. n. 82/1993, con prescrizione annuale dei diritti nascenti dal contratto di trasporto
non può essere invocato per censurare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti della violazione del principio di disponibilità della prova e del fatto non contestato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina speciale che prevede un termine di prescrizione più lungo per i crediti da autotrasporto soggetti a tariffe a forcella è norma eccezionale e, come tale, va interpretata restrittivamente: si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
- Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione rileva il momento di perfezionamento del contratto, non quello di esecuzione delle singole prestazioni di trasporto.
- Quando il giudice di merito accerti l'esistenza di un unico rapporto contrattuale iniziato prima dell'entrata in vigore della disciplina derogatoria, resta applicabile la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c.
- La censura formulata come violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile se in realtà tende a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il regime speciale di prescrizione e di sospensione introdotto per l'autotrasporto non può essere esteso per analogia a rapporti non espressamente contemplati dalla norma.
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