Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11731/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una titolare di impresa individuale di autotrasporti per il pagamento di corrispettivi maturati nei rapporti di autotrasporto intercorsi con una società. La società propose opposizione e il Tribunale la rigettò, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del d.l. n. 82/1993 per i contratti di autotrasporto soggetti a tariffe a forcella stipulati dopo l'entrata in vigore della norma. La Corte d'appello riformò, accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo invece che tra le parti vi fosse un unico rapporto iniziato almeno nel 1991 e che, perciò, si applicasse la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c., con conseguente integrale prescrizione del credito. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. n. 82/1993, della L. n. 298/1974, dell'art. 2951 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un unico contratto antecedente al 29.3.1993 ma una pluralità di distinti rapporti di trasporto, tutti riferiti al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, e che il giudice d'appello avesse erroneamente valorizzato la documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte inammissibile: ha osservato che la censura ex art. 115 c.p.c. celava in realtà una critica all'apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito, e ha confermato il principio secondo cui il regime derogatorio dell'art. 2 d.l. n. 82/1993, che eleva a cinque anni la prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella, si applica soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto, restando per i contratti anteriori applicabile l'art. 2951 c.c. Poiché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'esistenza di un unico rapporto iniziato almeno nel 1991, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi di diritto richiamati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 82/1993

    la previsione che eleva a cinque anni la prescrizione dei diritti nascenti da contratti di autotrasporto soggetti a tariffe a forcella opera solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ed è di stretta interpretazione; la sospensione della prescrizione prevista dalla norma segue il medesimo limite temporale

  • L. n. 298/1974

    richiamata come disciplina delle tariffe a forcella dei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi

  • art. 2951 c.c.

    resta applicabile ai contratti di trasporto anteriori al d.l. n. 82/1993, con prescrizione annuale dei diritti nascenti dal contratto di trasporto

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per censurare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti della violazione del principio di disponibilità della prova e del fatto non contestato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La disciplina speciale che prevede un termine di prescrizione più lungo per i crediti da autotrasporto soggetti a tariffe a forcella è norma eccezionale e, come tale, va interpretata restrittivamente: si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
  • Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione rileva il momento di perfezionamento del contratto, non quello di esecuzione delle singole prestazioni di trasporto.
  • Quando il giudice di merito accerti l'esistenza di un unico rapporto contrattuale iniziato prima dell'entrata in vigore della disciplina derogatoria, resta applicabile la prescrizione annuale dell'art. 2951 c.c.
  • La censura formulata come violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile se in realtà tende a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il regime speciale di prescrizione e di sospensione introdotto per l'autotrasporto non può essere esteso per analogia a rapporti non espressamente contemplati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasportoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.