Cassazione Civile, Ordinanza n. 35095/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l'ispettorato aveva emesso ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative relative all'occupazione irregolare di cinque lavoratori, nei confronti di un soggetto indicato come autore dell'illecito e della società da lui amministrata, quale obbligata in solido. La Corte d'appello aveva annullato l'ordinanza ritenendo che si trattasse di prestazioni occasionali svolte in una sola giornata, in occasione dell'inaugurazione estiva di un locale, e che non emergessero elementi sufficienti per affermare la subordinazione. L'ispettorato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denuncia di motivazione illogica o apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 61 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 2094 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente tratto dalla natura occasionale delle prestazioni e dall'art. 61 la conclusione di autonomia del rapporto, trascurando che la subordinazione può sussistere anche in rapporti di breve durata e in presenza di poteri direzionali esercitabili di volta in volta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e percepibile, fondata sulla volontà delle parti e sulla ritenuta insufficienza degli elementi contrari, senza contraddizioni irriducibili o motivazione apparente. Ha inoltre escluso la violazione di legge: la Corte d'appello non aveva fatto discendere la subordinazione o l'autonomia da un'applicazione automatica dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, ma aveva solo escluso la trasformazione ex lege prevista dall'allora art. 69, procedendo poi a una valutazione di merito sulla concreta esistenza di indici di subordinazione. La Cassazione ha rilevato che, per alcune posizioni, la sentenza di merito aveva anche affermato la mancanza di prova dello svolgimento della prestazione, profilo non specificamente censurato. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante; la Corte esclude che nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale fondamento del requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Utilizzato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica.
Utilizzato come base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per delimitare l'ambito del vizio motivazionale rilevante in cassazione.
Richiamato solo per escludere che la norma conducesse automaticamente alla qualificazione del rapporto; la Corte afferma che la sentenza d'appello l'ha usata per negare una trasformazione ex lege del rapporto autonomo privo di progetto.
Richiamato per chiarire che la Corte d'appello ha escluso l'operatività della trasformazione legale prevista dalla norma, procedendo poi all'accertamento in concreto della subordinazione.
Richiamato come norma sulla subordinazione; la Cassazione osserva che la Corte di merito ha valutato in concreto l'esistenza di eterodirezione e potere conformativo.
Richiamato in relazione alle presunzioni; la censura è respinta perché la valutazione degli indici presuntivi e delle risultanze istruttorie attiene al merito.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia totalmente priva di motivazione, meramente apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile in sede di legittimità la sola insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo richiede un accertamento in concreto degli indici della subordinazione, in particolare eterodirezione e potere conformativo/direttivo, che non possono essere desunti in modo automatico dalla sola occasionalità della prestazione.
- La brevità o la monogiornalità della prestazione non escludono di per sé la subordinazione, ma costituiscono un dato fattuale da valutare insieme agli altri elementi del rapporto; la relativa ponderazione è riservata al giudice di merito.
- La dedotta violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie, poiché tale rivalutazione è preclusa al giudice di legittimità.
- Quando la decisione di merito si fonda anche su una autonoma ratio di mancanza di prova dello svolgimento della prestazione, la mancata censura specifica di tale passaggio rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza.
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